Corte costituzionale

Ordinanza n. 138/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo

comma, del codice penale, promossi con ordinanza emessa il 28 marzo

1995 dal Pretore di Firenze e con due ordinanze emesse il 17 giugno

1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 481, 692 e 693 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 37 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di tre distinti procedimenti penali a carico

di Achleitner Reimhard, Bekir Fetie' e Ramadani Femi, imputati del

reato di cui all'art. 670, primo comma, del codice penale, il Pretore

di Firenze ha sollevato, una volta quale giudice del dibattimento e

altre due quale giudice per le indagini preliminari, altrettante

questioni di costituzionalità della suddetta norma incriminatrice;

che la contravvenzione punitiva della mendicità, come osserva il

giudice a quo, è posta a tutela dei beni giuridici della

tranquillità e del decoro della civile convivenza;

che tali offese sussisterebbero sia nel caso della mendicità

aggravata da forme particolari (vessatorie, ripugnanti, petulanti o

fraudolente: art. 670, secondo comma), sia in quello in cui

s'impieghino minori (art. 671);

che non vi sarebbe, invece, offesa della morale e della

tranquillità pubblica ogni qual volta l'accusato versi in una

situazione di bisogno non riconducibile a sua colpa;

che in tali ipotesi la mendicità si risolverebbe, infatti, in

una semplice e legittima richiesta della solidarietà altrui, fondata

sul sentimento della carità;

che ben diversa sarebbe la situazione di coloro che abbiano

volontariamente rifiutato i mezzi predisposti dallo Stato

nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali;

che la previsione incriminatrice di cui all'art. 670, primo

comma, del codice penale sarebbe in contrasto, pertanto, con gli

artt. 2, 3, e 27, terzo comma, della Costituzione, perché violerebbe

i principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e della

finalità rieducativa della pena;

che la fattispecie riserverebbe lo stesso trattamento punitivo a

soggetti che si trovino in condizioni del tutto diverse senza tener

conto della peculiare situazione di coloro che manchino dei mezzi di

sostentamento per ragioni non imputabili alla propria condotta;

che siffatto trattamento non sarebbe adeguato, perché non

finalizzato a rieducare quanti, loro malgrado, sono in una condizione

d'indigenza superabile soltanto attraverso l'altrui solidarietà;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la non fondatezza della questione sollevata;

Considerato che, concernendo identica questione, i giudizi vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 519 del 1995, successiva alla

pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del

codice penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma,

del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Firenze e dal giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Fienze, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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