Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10

giugno 1997 dal Tribunale di Macerata, iscritta al n. 528 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza in data 10 giugno 1997 il Tribunale di

Macerata, nel corso di un procedimento penale, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che

abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza

nei confronti di altro soggetto concorrente nel medesimo reato, nella

quale, pur non essendo stata valutata la posizione di quello stesso

imputato in ordine alla sua responsabilità penale, sia stata

tuttavia valutata positivamente una prova rilevante per la sua

posizione;

che il remittente riferisce che due componenti del collegio hanno

già giudicato, in procedimento separato e quali membri di altro

collegio, due concorrenti nel medesimo reato ascritto ai due imputati

attualmente sottoposti a giudizio;

che - espone ancora il giudice a quo - la Corte d'appello di

Ancona, pronunciandosi su una dichiarazione di ricusazione, relativa

ai due magistrati avanzata dai due residui coimputati, l'ha

dichiarata inammissibile per tardività, osservando tuttavia che

l'incompatibilità conseguirebbe a quanto affermato da questa Corte

nella sentenza n. 371 del 1996, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che

abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza

nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello

stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già

stata comunque valutata;

che, ad avviso del remittente, il processo sottoposto al suo

esame pone una questione estranea al tessuto argomentativo della

richiamata sentenza, poiché nel pronunciarsi nei confronti di un

concorrente il tribunale non pervenne affatto a una valutazione della

responsabilità dei correi allora estranei al processo ed attualmente

sottoposti al suo giudizio, ma si limitò a valutare una prova

rilevante anche nel successivo giudizio nei confronti degli altri

concorrenti;

che il Tribunale di Macerata, ritenendo che anche in questa

ipotesi gli artt. 3 e 24 della Costituzione sarebbero violati per la

possibilità che il giudice nel successivo giudizio sia prevenuto,

sollecita una ulteriore sentenza additiva sull'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale nei termini sopra riferiti.

Considerato che, secondo l'ordinanza di rimessione, la logica

sottesa alla sentenza n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice

che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla

responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da

incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente

celebrato nei confronti di altro o altri concorrenti;

che, invece, quella sentenza mantiene espressamente ferma la

precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze

n.186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di

persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun

concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della

fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del

fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in

processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare

quella dell'altro;

che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il

principio costituzionale del giusto processo impedisce che uno stesso

giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi la

responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato;

che l'incompatibilità del giudice non può essere dunque estesa

a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti dei

concorrenti nel reato, ma deve essere circoscritta ai casi in cui,

con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato,

vengano compiute, sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine

alla responsabilità penale di un terzo concorrente nel medesimo

reato;

che l'avere in una precedente sentenza valutato una prova nei

confronti di un imputato non significa necessariamente esprimere

valutazioni circa la responsabilità penale degli ulteriori

concorrenti nel reato rimasti estranei al processo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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