Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'ultimo comma

dell'art. 1 del d.l. 9 luglio 1976 n. 470 ("Disposizioni sulla

riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata

di luglio 1976") convertito con modificazioni nella legge 19 agosto

1976 n. 569, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso proposto da

Angelelli Enzo, iscritta al n. 358 del registro ordinanze del 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25

giugno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella Camera di Consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione

tributaria di primo grado di Fermo ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legge 9 luglio 1976 n. 470

("Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle

persone fisiche per la rata di luglio 1976"), introdotto dalla legge di

conversione 19 agosto 1976 n. 569;

che la disposizione impugnata prescrive che "le disposizioni del

primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta

complementare sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del

decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni,

nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 (c.d. condono tributario)";

che i richiamati primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto

legge 9 luglio 1976 n. 470 prevedono rispettivamente la sospensione

della riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e

novembre 1976 della imposta sul reddito delle persone fisiche relativa

all'anno 1974 e dell'imposta complementare progressiva sul reddito

complessivo, commisurate sul reddito complessivo comprendente i redditi

di entrambi i coniugi, e la sospensione degli atti esecutivi per il

pagamento delle rate scadute delle stesse imposte alla cui formazione

hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi;

che la questione di costituzionalità è basata sulla

considerazione che i motivi per i quali la sentenza n. 179 del 1976 di

questa Corte aveva dichiarato l'illegittimità del "cumulo dei redditi"

fra i coniugi resterebbero "validi anche in presenza di una richiesta

di condono - sia pure liberamente presentata - avanzata da uno solo dei

coniugi", nonché sulla considerazione che "a coloro che hanno a suo

tempo chiesto i benefici del condono fiscale" sarebbe "di fatto

applicato un trattamento più sfavorevole di coloro che pur avendo lo

stesso reddito e la stessa capacità contributiva tali benefici non

hanno richiesto";

che nel giudizio è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale

dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per

la non fondatezza ed osservando che la norma denunciata non è che la

puntuale applicazione del principio secondo cui gli effetti della

pronuncia di incostituzionalità non si estendono ai rapporti esauriti.

Considerato che, appunto sul presupposto che il rapporto tributario

di chi ha richiesto il c.d. condono deve ritenersi esaurito, la

sentenza n. 80 del 1980 e l'ordinanza n. 110 del 1985 hanno

rispettivamente dichiarato infondata e manifestamente infondata analoga

questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 4

della legge 12 novembre 1976 n. 751 ("Norme per la determinazione e

riscossione dell'imposta sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e

precedenti"), il quale esclude la possibilità di procedere ad una

riliquidazione separata dell'imposta complementare nei confronti di

ciascuno dei coniugi, fra l'altro quando il rapporto tributario sia

stato già definito con la procedura del c.d. condono di cui al decreto

legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 dicembre 1973, n. 823;

che le censure mosse alla norma impugnata nel presente giudizio non

si discostano da quelle già prese in esame con le appena ricordate

decisioni e che le ragioni che hanno portato al rigetto della questione

di costituzionalità della disposizione che ha escluso i redditi dei

coniugi, già definiti con la procedura del c.d. condono, dalla

possibilità di riliquidazione separata valgono, all'evidenza, anche

per la disposizione (emanata nell'immediatezza della sentenza n. 179

del 1976) che ha escluso i medesimi redditi dalla sospensione della

riscossione mediante ruoli e dalla sospensione degli atti esecutivi;

che la sollevata questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legge 9 luglio

1976 n. 470 (Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito

delle persone fisiche per la rata di luglio 1976), introdotto dalla

legge di conversione 19 agosto 1976 n. 569, sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di

Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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