Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1979 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (Sanzioni per omessa

denuncia di stranieri o apolidi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 giugno 1978 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Garavani Valentino, iscritta al n. 539

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24 del 24 gennaio 1979;

2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1979 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Hallidaj John Rolando iscritta al n.

352 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 175 del 27 giugno 1979.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il pretore di

Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (sulle sanzioni per

omessa denuncia di stranieri o apolidi), in riferimento agli artt. 2,

3, 10, 14 e 23 Cost.; mentre il pretore di Milano ha proposto la

medesima questione in riferimento al solo art. 3;

che, nei relativi giudizi, nessuna delle parti si è costituita

dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri;

che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica

ordinanza.

Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento

agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla

sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata - in vista di

alcuni fra i predetti parametri costituzionali - dalle ordinanze n. 76

del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975;

che la Corte ha nuovamente deciso in tal senso, anche con riguardo

alla pretesa violazione dell'art. 23 Cost., mediante l'ordinanza n. 19

del presente anno;

che, sotto questi aspetti, le ordinanze di rimessione, del resto

anteriori all'ultima pronuncia della Corte, non prospettano profili

sostanzialmente nuovi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n.

50, sollevata dai pretori di Roma e di Milano, con le ordinanze

indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO-

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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