Corte costituzionale

Ordinanza n. 133/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, 38 e 82

della legge 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del T.U. delle

disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza

emessa il 20 marzo 1987 dal Presidente del Tribunale di Milano,

iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad

ingiunzione fiscale relativa a diritti doganali evasi, iniziato da

Bocconi Bruno, il Presidente del Tribunale di Milano con ordinanza

del 20 marzo 1987 (reg.ord. n. 324 del 1987) sollevava, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,

di approvazione del t.u. in materia doganale;

che il magistrato rimettente, premesso di essere privo del

potere di disporre la sospensione della suddetta ingiunzione,

osservava come questa Corte, con sentenza n. 63 del 1982, avesse

escluso l'illegittimità costituzionale delle norme che non

prevedevano la sospensione giudiziale della procedura di riscossione

dei tributi, notando - tra l'altro - come alcune norme in materia di

imposte dirette (art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973), di i.v.a. (art. 60

d.P.R. n. 633 del 1972), di imposta di registro (art. 54 d.P.R. n.

634 del 1972), di imposte sulle successioni e donazioni (art. 44

d.P.R. n. 637 del 1972), di imposte ipotecarie e catastali (artt. 18

e 22 d.P.R. n. 635 del 1972) stabilissero, in caso di contestazione

giudiziaria, un regime di riscossione graduale in relazione

all'andamento del processo tributario, tale da tutelare il

contribuente pur nella detta assenza della sospensione ope iudicis e

tale perciò da far escludere ogni violazione dei princìpi di

eguaglianza (art. 3 Cost.) e di difesa in giudizio (artt. 24 e 113

Cost.);

che il rimettente, notando come le impugnate norme non solo

escludessero, attraverso il rinvio al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, la

sospensione ope iudicis, ma non prevedessero neppure alcuna

gradualità nella riscossione del tributo doganale in caso di

opposizione all'ingiunzione dell'intendente di finanza, dubitava che

potesse ravvisarsi una lesione dei princìpi costituzionali ora

citati;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza delle

questioni;

Considerato che l'ordinanza di rimessione tende in sostanza

all'introduzione di un sistema di riscossione graduale dei tributi

doganali, le cui modalità richiedono scelte discrezionali, come tali

riservate al potere legislativo e perciò estranee ai compiti di

questa Corte (art. 28 l. n. 87 del 1953);

che pertanto la questione si rivela manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 dal Presidente del

Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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