Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/2000

Altra decisione · depositata il 10/05/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

citata

  • art. 4legge 516/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

3 novembre 1998 dalla Corte d'appello di Perugia, iscritta al n. 111

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che la Corte d'appello di

Perugia, nel corso di un procedimento di ricusazione, con ordinanza

in data 3 novembre 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio il giudice che abbia già emesso sentenza di

condanna per fatti costituenti "parte"" e "continuazione" di altri

fatti, oggetto di un successivo procedimento, pendente nello stesso

grado avanti allo stesso giudice e nei confronti del medesimo

imputato"; che il remittente riferisce che la dichiarazione

di ricusazione riguarda il Presidente e un giudice a latere del

tribunale di Spoleto, i quali, avendo concorso a pronunciare una

sentenza con la quale la ricusante è stata ritenuta responsabile di

alcuni episodi di truffa aggravata continuata per il conseguimento di

erogazioni pubbliche e di alcune infrazioni all'art. 4, lettera d)

della legge 7 agosto 1982, n. 516, si trovano ora a giudicare la

stessa imputata per gli stessi fatti, oltre che per altre successive

analoghe truffe ed infrazioni, contestate in continuazione con le

prime ex art. 81 cpv. del codice penale, nonché per i delitti di

associazione a delinquere e simulazione di reato; che,

secondo il giudice a quo, alla luce della vigente disciplina, non

sarebbe configurabile alcuna ipotesi di ricusazione, né potrebbe

soccorrere l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, quale

esso risulta a seguito della sentenza n. 371 del 1996 che ne ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un

imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare

una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale

la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua

responsabilità penale sia già stata comunque valutata";

che, tuttavia, a suo avviso, l'imparzialità sarebbe

compromessa, in quanto il giudice potrebbe essere o apparire

condizionato dalle sue precedenti valutazioni nei confronti della

ricusante. Considerato che, successivamente alla proposizione

della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con

sentenza n. 241 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

"nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio

nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o

concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso

imputato per il medesimo fatto"; che l'intervenuta

innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al

giudice remittente per un nuovo esame della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di

Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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