Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, numero 2,

lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi

di scioglimento del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 5

della legge 6 marzo 1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il

16 novembre 1998 dal tribunale di Udine sul ricorso proposto da

Nadalin Flavio ed altra, iscritta al n. 59 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che il tribunale di Udine, dovendo decidere sulla

domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha

sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, numero 2,

lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi

di scioglimento del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 5

della legge 6 marzo 1987, n. 74;

che il giudice a quo premette essere pacifico che i due

coniugi hanno concepito e generato un figlio durante il periodo di

separazione personale;

che la norma impugnata, mentre prevede che la pronuncia di

divorzio possa intervenire solo se la separazione si sia protratta

ininterrottamente per almeno tre anni a decorrere dalla prima udienza

di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale,

prevede pure che l'eventuale interruzione della separazione debba

essere eccepita dalla parte convenuta e non dal pubblico ministero

obbligatoriamente interveniente;

che detta limitazione appare irrazionale "perché rimette

alla interessata iniziativa di parte il rispetto di una norma

cogente", e si pone in contrasto con l'art. 29 della Costituzione

perché non tutela adeguatamente i diritti della famiglia, potendo i

coniugi artificiosamente predisporre una separazione consensuale al

solo scopo di ottenere, in qualunque momento, la sentenza di

divorzio;

che, in ordine alla rilevanza, il tribunale fa presente che

la norma impugnata non consente di prendere in esame una circostanza

altrimenti decisiva per l'eventuale esito del giudizio di divorzio.

Considerato che il tribunale di Udine si duole in sostanza del

fatto che la norma impugnata subordini all'eccezione della parte

convenuta la possibilità di rilevare l'eventuale interruzione della

separazione tra coniugi, senza consentire analoga facoltà al giudice

o al pubblico ministero, specie nell'ipotesi di domanda congiunta;

che l'ordinanza di rimessione non specifica lo svolgimento

della vicenda processuale, ed in particolare se la questione sia

sorta nell'ambito di un giudizio contenzioso di divorzio ovvero in un

procedimento camerale introdotto da domanda congiunta, omettendo

inoltre di dare conto di quali siano state le posizioni del pubblico

ministero e le deduzioni delle parti, anche in ordine alla nascita

del figlio;

che il giudice a quo, limitandosi a riferire il fatto della

nascita di un figlio durante il periodo della separazione legale, non

motiva circa l'effettiva rilevanza, nella specie, di questo mero dato

ai fini dell'interruzione della separazione o, comunque, della

necessaria indagine sulla reversibilità del disfacimento della

comunione materiale e spirituale tra i coniugi (v. art. 1 della legge

1° dicembre 1970, n. 898, sentenza n. 181 del 1976 di questa Corte e

giurisprudenza costante della Cassazione);

che, infine, il generico riferimento alle possibili

"predisposizioni artificiose di apparenti separazioni consensuali"

finalizzate ad ottenere in qualunque momento la pronuncia di

divorzio, risulta privo di ogni precisazione in fatto e in diritto;

che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalità

non è supportata da una sufficiente motivazione in ordine

all'essenziale requisito della rilevanza, e deve essere quindi

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, numero 2, lettera b), della

legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della

Costituzione, dal tribunale di Udine con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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