Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/2001 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con 2

ordinanze emesse il 23 maggio 1999 dal pretore di Saluzzo nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Aime Guglielmo e l'INPS e

tra Maccario Isabella ed altri e l'INPS, iscritte ai nn. 811 e 812

del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi - vertenti in materia di

ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza

n. 495 del 1993 di questa Corte - il pretore di Saluzzo, con

altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe in data

23 maggio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure

urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),

nella parte in cui prevede che i giudizi pendenti alla data di

entrata in vigore di tale legge (aventi ad oggetto il pagamento delle

somme maturate dagli aventi diritto in applicazione delle sentenze

n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) sono dichiarati estinti d'ufficio,

con compensazione delle spese fra le parti;

che, secondo il rimettente, la norma impugnata - sopravvenuta

nelle more dei giudizi a quibus e parzialmente modificatrice di

precedenti interventi legislativi - si pone in contrasto: a) con

l'art. 24, primo comma, Cost., poiché vanifica il diritto di azione

dei ricorrenti, senza una correlativa integrale soddisfazione

dell'interesse a tutela del quale il giudizio è stato proposto

(precludendo la possibilità di ottenere un titolo da far valere in

executivis nonché decurtando il credito vantato dell'accessorio

rappresentato dal rimborso delle spese di lite);b) con gli artt. 101,

102 e 104 Cost., poiché svuota di fatto la funzione giurisdizionale,

avendo il legislatore, sotto forma di legge, emanato in realtà un

provvedimento che si sostanzia in una sentenza e che, oltretutto - in

deroga ai principi generali del processo civile - esautora il giudice

anche dal potere di decidere sulle spese del giudizio;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque,

per la manifesta infondatezza della sollevata questione;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 811 del 2000, si è

costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi - riguardanti la medesima disposizione,

censurata dal pretore rimettente con identica motivazione ed in

riferimento agli stessi parametri - debbono essere riuniti e

congiuntamente decisi;

che questioni sostanzialmente identiche sono già state

sottoposte a scrutinio di costituzionalità, conclusosi con la

sentenza n. 310 del 2000;

che, in tale decisione, questa Corte - con riferimento alla

questione concernente l'asserita illegittimità della previsione

dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione

delle spese - ha affermato che le soluzioni approntate dalla

normativa impugnata si appalesano tutte di segno certamente positivo

rispetto alle aspettative degli interessati, le quali, pur avendo,

appunto in virtù delle citate sentenze di illegittimità

costituzionale, assunto il rango di diritti di credito, restavano

ancora necessariamente da precisare con riguardo ai modi e ai tempi

di adempimento;

che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel

rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che

alla pretesa azionata è stato accordato in via legislativa, la

questione va dichiarata manifestamente infondata (v. altresì

ordinanze n. 464 e n. 534 del 2000, nonché n. 52 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - inriferimento agli

artt. 24, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione - dal

pretore di Saluzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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