Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1959 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti dei

Comitati prezzi, promosso con ordinanza 24 giugno 1957 del Tribunale di

Vicenza nel procedimento penale a carico di Granetto Giuseppe, imputato

del reato di maggiorazione - prezzi (artt. 2 e 16 R.D. 16 giugno 1938,

n. 1387, e 7 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), iscritta al n. 82

del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957.

Ritenuto che il Pretore di Lonigo, con decreto penale del 17 agosto

1956, condannava Granetto Giuseppe, tra l'altro, alla pena dell'ammenda

di lire diecimila per il reato di cui agli artt. 2 e 16 del R.D. 16

giugno 1938, n. 1387, e 7 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, per

avere, in Lonigo, il 28 luglio 1956 posto in vendita carne di manzo a

lire 1500 il chilogrammo anziché a lire 1100, contravvenendo così al

decreto del Comitato prezzi della provincia di Vicenza, in data 8

giugno 1956, pubblicato sul Foglio annunzi legali della Prefettura di

Vicenza del 12 giugno 1956. Lo stesso Pretore di Lonigo, giudicando

sulla opposizione del Granetto, con sentenza 23 novembre 1956, lo

dichiarava colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena

dell'ammenda di lire sessantamila.

Il Tribunale di Vicenza, in sede di appello, nella udienza del 24

giugno 1957, pronunciava la seguente ordinanza:

"Sulla istanza della difesa, perché gli atti del presente

procedimento siano trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione

sulla legittimità o meno dei decreti dei Comitati-prezzi e ciò in

relazione all'art. 41 della Costituzione; sentito il P.M. che non si

oppone; ritenuta l'opportunità della sospensione del presente giudizio

e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la

decisione di cui sopra, non essendo infondata la richiesta; p. t. m.

ordina la sospensione del presente giudizio e trasmette gli atti alla

Corte costituzionale".

L'ordinanza veniva comunicata ai Presidenti del Senato e della

Camera dei Deputati, in data 7 agosto 1957, e notificata al Presidente

del Consiglio dei Ministri, in data 9 agosto 1957.

Si costituiva davanti a questa Corte soltanto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, che depositava in cancelleria atto di intervento e deduzioni (27

agosto 1957). Si rileva in tali deduzioni che, essendosi la Corte già

pronunciata per la legittimità costituzionale dei decreti legislativi

che disciplinano i prezzi delle merci e dei servizi, la questione

proposta con la cennata ordinanza deve dichiararsi inammissibile o

comunque infondata. E se anche, prosegue l'Avvocatura generale, il

Tribunale avesse voluto investire della questione di legittimità

costituzionale il R.D. 16 giugno 1938, n. 1387, recante norme per la

disciplina dei prezzi ecc., tali disposizioni non sarebbero in

contrasto con la norma dell'art.41 della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 103 del 25 giugno

1957, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 e del D.L.C.P.S. 15

novembre 1947, n. 896, riguardanti la istituzione e la composizione del

Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per la

coordinazione e la disciplina dei prezzi delle merci dei servizi ecc.,

in riferimento alla norma dell'art. 41, secondo comma, della

Costituzione; e tale pronuncia va confermata, non essendo stata dedotta

e non sussistendo alcuna ragione in contrario.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza 24 giugno 1957 del Tribunale

di Vicenza del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e D.L.C.P.S. 15

novembre 1947, n. 896, riguardanti la disciplina dei prezzi, e ordina

la restituzione degli atti alla competente autorità giudiziaria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1959:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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