Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/05/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

d.l. 15 febbraio 1984 n. 10 (misure urgenti in materia di tariffe, di

prezzi amministrati e di indennità di contingenza), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 16 e 12 marzo 1984 dal Pretore di

Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Serazzi Maria Luisa ed

altri e Carcuro Domenico ed altro contro S.p.a. Poligrafici Editoriale,

iscritte ai nn. 504 e 505 del registro ordinanze 1984 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 31 marzo 1984 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Ottonello Tomaso ed altro e S.p.a.

Boero Colori, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 348 dell'anno

1984;

3) ordinanza emessa il 5 aprile 1984 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Rosolia Luigi e S.p.a. Voxon,

iscritta al n. 920 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Predieri Marina ed altri, di

Carcuro Domenico e della Soc. Boero nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con due ordinanze in data 12 e 16 marzo 1984, il

Pretore di Bologna ha impugnato l'art. 3 del d.l. 15 febbraio 1984, n.

10 (recante "misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi

amministrati e di indennità di contingenza"), in virtù del quale "per

l'anno 1984, i punti di variazione della misura dell'indennità di

contingenza e di indennità analoghe per i lavoratori privati e della

indennità integrativa speciale... per i lavoratori pubblici non

possono essere determinati in più di due dal 1 febbraio, in più di

due dal 1 maggio, in più di due dal 1 agosto ed in più di tre dal 1

novembre 1984": argomentando che il "taglio" così operato si porrebbe

in contrasto con i precetti costituzionali di cui all'art. 3 (sia per

la sottrazione di parte del reddito dei lavoratori a favore dei datori

di lavoro, sia perché i lavoratori stessi sarebbero i soli colpiti,

sia perché verrebbero ugualmente incisi i redditi più bassi e quelli

più alti), all'art. 36 (perché al lavoro prestato nella stessa

qualità e quantità farebbe riscontro, nei periodi indicati, una

retribuzione con diminuito potere di acquisto) ed all'art. 39 Cost.

(perché la soluzione legislativamente imposta in materia violerebbe la

libertà di contrattazione delle associazioni sindacali);

che identica questione di costituzionalità dell'art. 3 d.l. n.

10/1984 è stata sollevata anche dal Pretore di Genova con ordinanza

del 31 marzo 1984 e dal Pretore di Roma con altra ordinanza del 5

aprile 1984;

che si sono costituiti, nei giudizi relativi alle ordinanze del

Pretore di Bologna, i lavoratori istanti e, nel giudizio relativo

all'ordinanza del Pretore di Genova, la società convenuta (per

sostenere rispettivamente la fondatezza e l'infondatezza della predetta

questione); ed è inoltre intervenuto, in tutti i giudizi, il

Presidente del Consiglio dei ministri che, da parte sua, ha concluso

per l'inammissibilità ed in subordine per la infondatezza delle

impugnative.

Considerato che i quattro giudizi possono essere riuniti ed

unitariamente decisi poiché propongono identiche questioni di

costituzionalità;

che, per altro, le questioni stesse sono manifestamente

inammissibili in quanto l'impugnato d.l. n. 10/1984 è nel frattempo

decaduto per mancata conversione in legge (cfr. sentenza n. 307/1983):

né giova a conservarlo in vita il successivo d.l. 17 aprile 1984, n.

70 (convertito in l. 219/1984), che ne ha parzialmente riproposto il

contenuto (cfr. sentenza n. 59/1982); ed in relazione al quale analoghe

questioni di legittimità sono state comunque già esaminate e decise

(nel senso della non fondatezza) con sentenza n. 34/1985.

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 15 febbraio 1984, n.

10, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 39 della Costituzione,

con le ordinanze dei Pretori di Bologna, Genova e Roma, di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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