Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle

locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56

del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970,

n. 1034, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1972 dal pretore di

Torino nel procedimento civile vertente tra la Società unione

subalpina di assicurazioni e De Ambrosi Piero, iscritta al n. 240 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 219 del 23 agosto 1972.

Visto l'atto di Costituzione di De Ambrosi Piero;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza 9 marzo 1972, emessa nel procedimento

civile vertente fra la società Unione subalpina di assicurazione e De

Ambrosi Piero, il pretore di Torino, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26

novembre 1969, n. 833, così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26

ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 novembre 1970, n. 1034, in

riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, rilevando che le norme impugnate, nella parte in cui

dispongono la proroga delle locazioni purché il conduttore o il

subconduttore ed i componenti la famiglia anagrafica siano iscritti ai

fini dell'imposta complementare per un reddito non superiore a lire

2.500.000, si risolverebbero in una elisione della tutela del diritto

di proprietà ed in una violazione del diritto di difesa, attribuendo

valore vincolante all'accertamento dell'ufficio imposte senza concedere

al locatore la possibilità di provare l'inattendibilità

dell'accertamento stesso;

che nel presente giudizio si è costituito il De Ambrosi per

contestare l'esattezza delle argomentazioni dell'ordinanza di

riammissione.

Considerato che con sentenza n. 132 del 3 luglio 1972 questa Corte

ha dichiarato l'illegittimità, in riferimento agli stessi articoli

della Costituzione, delle norme sopraindicate nella parte in cui non

riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di

un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli

dell'imposta complementare per l'anno 1969; nonché nella parte in cui

negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente

sopravvenute;

che, attesa la suddetta già avvenuta dichiarazione di

illegittimità, è superfluo indagare se l'unicità del parametro di

lire 2.500.000, assunto a requisito per la proroga delle locazioni, non

determini una ulteriore violazione del principio di uguaglianza, per

l'asserita diversità del reddito, a seconda della località in cui si

trova l'immobile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre

1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani),

così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,

convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, questione sollevata

dall'ordinanza del pretore di Torino 9 marzo 1972 e già decisa con

sentenza n. 132 del 3 luglio 1972, che ha dichiarato la parziale

illegittimità delle norme impugnate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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