Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della

legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo

dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della

buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il

9 novembre 1994 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul

ricorso proposto da Pappalardi Mario contro l'INAIL, iscritta al n.

925 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 novembre 1994, pervenuta

alla Corte il 18 dicembre 1995, il tribunale amministrativo regionale

del Lazio, III sezione, ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative

al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione

della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli

artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della

Costituzione, in quanto - disponendo l'estinzione dei giudizi

pendenti e la compensazione delle spese processuali - interferisce

con l'indipendenza del giudice, sottraendo alla sua valutazione i

profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle

pronunce accessorie, e in quanto - escluso il carattere innovativo

della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993

della Corte costituzionale - lede il diritto di difesa e di azione e

la naturale precostituzione del giudice;

b) dell'art. 1 della legge citata, per violazione degli artt. 3

e 36 della Costituzione, nella parte in cui limita al 30 per cento

dell'indennità integrativa speciale spettante al ricorrente già

dipendente dell'INAIL ed ancora in godimento alla data della

cessazione dal servizio, la quota computabile nella base di calcolo

ai fini dell'indennità di anzianità, con conseguente notevole

diminuzione del contenuto della prestazione economica ed irrazionale

disparità di trattamento rispetto al personale di altri comparti

pubblici;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le

questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate

inammissibili.

Considerato che identiche questioni sono già state dichiarate non

fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente

infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995 e n. 19

del 1996, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente

satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei

pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo

dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio,

fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;

che in tali decisioni - con riferimento alla questione, di natura

pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita

illegittimità della dichiarazione di estinzione d'ufficio dei

giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha

sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa

di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori

dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la

sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle

suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del

1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora

immediatamente determinabili;

che in conseguenza - valutato il rapporto tra l'intervento

normativo e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è

stato accordato per via legislativa - è stata riconosciuta (e va qui

ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non

incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale

riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua

prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del

1995);

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate, in

quanto il giudice a quo non offre argomenti ulteriori o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994,

n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale

nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma,

25, primo comma, 36, 103 e 113 della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il Redattore: Ruperto

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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