Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 16 giugno, il 13 e 14 luglio 1992 dal Tribunale di Genova nei

procedimenti penali a carico di Bargoni Carla ed altro, Briki Fathi e

Chamek Mounir, iscritte ai nn. 497, 562 e 671 del registro ordinanze

1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40,

41 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le tre ordinanze di identico tenore indicate in

epigrafe il Tribunale di Genova dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice

del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di

pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare

al giudizio, assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che il giudice a quo rileva che tale incompatibilità, pur se

ritenuta sussistente nella motivazione della sentenza di questa Corte

n. 186 del 22 aprile 1992, non è stata statui ta nella declaratoria

di illegittimità costituzionale contenuta nel dispositivo di essa,

dato che è riferita al "giudice per le indagini preliminari"

anziché al "giudice del dibattimento";

Considerato che tale discrasia è frutto di un errore materiale

incorso nella redazione del dispositivo di detta sentenza, alla cui

correzione si è provveduto con l'ordinanza n. 313 del 18 giugno

1992;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato

la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444

dello stesso codice a partecipare al giudizio - norma già

dichiarata, per questa parte, costituzionalmente illegittima con la

sentenza n. 186 del 1992, corretta con l'ordinanza n. 313 dello

stesso anno - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione dal Tribunale di Genova con tre ordinanze del 16 giugno,

13 e 14 luglio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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