Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1986 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20

del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 ("Provvedimenti urgenti per il settore

della finanza locale per l'anno 1983"), convertito con modifiche nella

legge 26 aprile 1983, n. 131, promosso con l'ordinanza emessa il 20

ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno sul

ricorso proposto da Quadri Celestino contro Comune di Rosignano

Marittimo, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Livorno, nel corso

di un procedimento promosso da un contribuente avverso il

silenzio-rifiuto del Comune di Rosignano Marittimo in ordine

all'istanza di rimborso di quanto versato a titolo di SOCOF

(sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati), solleva, con

ordinanza del 20 ottobre 1984, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 19, primo e secondo comma, e 20, quinto, sesto, decimo e

undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con

modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Provvedimenti

urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), in

riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.;

2. - in particolare, ad avviso del giudice a quo:

a) l'art. 19, primo e secondo comma, da un lato, attribuendo ai

Comuni la facoltà di istituire o meno la SOCOF, violerebbe la riserva

di legge in materia (art. 23 Cost.); dall'altro, devolvendo ai Comuni

stessi la facoltà di scegliere fra un ventaglio di aliquote e non

tenendo conto degli altri redditi del contribuente, lederebbe il

principio di eguaglianza e quelli di capacità contributiva e di

progressività tributaria (artt. 3 e 53, primo e secondo comma, Cost.);

b) l'art. 20, quinto comma, violerebbe gli artt. 3 e 53, primo

comma, Cost., per la non deducibilità della SOCOF ai fini dell'imposta

sui redditi;

c) l'art. 20, sesto comma, violerebbe gli artt. 3 e 53, primo

comma, Cost., in quanto la detraibilità di L. 190.000 riferita a

ciascuna unità immobiliare può determinare trattamenti disuguali a

parità di reddito complessivo;

d) l'art. 20, decimo e undicesimo comma, infine, violerebbe

anch'esso gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., in quanto, in caso di

immobili soggetti ad ILOR e qualora il Comune istituisca l'aliquota

dell'8%, i proprietari di tali immobili possono, ai sensi delle

disposizioni censurate, fruire di una riduzione dell'ILOR che eccede

l'onere dovuto per la SOCOF, con conseguenti disparità di trattamento

dovute alla circostanza che il Comune abbia applicato la detta aliquota

dell'8% o altra di maggior importo;

3. - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

presente giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,

chiede che la Corte dichiari, sulla base della sentenza n. 159 del

1985, inammissibili o comunque infondate le questioni proposte.

Considerato che:

1. - la questione concernente l'art. 20, sesto comma, va dichiarata

manifestamente inammissibile, in quanto nell'ordinanza di rimessione

non vi è alcuna descrizione della situazione patrimoniale del

ricorrente, che consenta alla Corte di valutare applicabilità nel

giudizio di merito della norma censurata, che concerne detrazioni

d'imposta;

2. - le residue questioni sono state già esaminate dalla Corte,

sotto gli stessi profili che ora vengono in considerazione, con

sentenza n. 159 del 1985 e dichiarate non fondate quelle concernenti

l'art. 19 del d.l. n. 55/1983, ed inammissibili quelle aventi ad

oggetto l'art. 20, quinto, decimo e undicesimo comma, del detto decreto

legge; le stesse questioni, poi, sono state dichiarate rispettivamente

manifestamente infondate ed inammissibili con ordinanza n. 30 del 1986.

Le conclusioni raggiunte dalla Corte nelle citate pronunce valgono

anche per l'attuale giudizio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto, sesto, decimo e

undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con

modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli

artt. 3 e 53, primo comma, Cost., sollevate con l'ordinanza in epigrafe

dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno;

b) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del

d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26

aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.,

sollevate con l'ordinanza in epigrafe dalla Commissione tributaria di

primo grado di Livorno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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