Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 29 settembre 1972 dal pretore di Todi nel procedimento penale

a carico di Prudenzi Giulio, iscritta al n. 355 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del

6 dicembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Todi ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute

nell'art. 510, primo e secondo comma, del codice di procedura penale

(per il secondo comma limitatamente al primo periodo), in quanto non

consentono che si possa procedere in contumacia dell'imputato ed

impongono l'esecuzione del decreto penale opposto nel caso della

mancata presentazione dell'imputato stesso all'udienza, non

giustificata da legittimo impedimento.

Considerato che, in ordine all'art. 24 Cost., la censura coincide

sostanzialmente con quella già esaminata e disattesa da questa Corte

con le sentenze n. 46 del 1957 e n. 170 del 1963, le quali hanno

affermato che la legge ordinaria può adeguare le modalità di

esercizio del diritto di difesa ai peculiari caratteri di ogni tipo di

procedimento;

che, con ordinanza n. 42 del 1970, la Corte ha anche ritenuto che

le stesse ragioni sono valide per escludere la fondatezza della

censura, in ordine all'art. 3 Cost.;

che non vengono prospettati profili né addotti argomenti nuovi che

inducano la Corte a modificare la sua giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 510, primo e secondo comma (primo periodo),

del codice di procedura penale, proposta, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Todi 29 settembre

1972 e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 46 del 1957 e n.

170 del 1963 e con l'ordinanza n. 42 del 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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