Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/1989

Altra decisione · depositata il 16/03/1989 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d. 1022/1941
  • art. 3r.d. 1022/1941
  • art. 25r.d. 1022/1941

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli art.1, comma primo,

n. 1, 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento

giudiziario militare) e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981,

n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace),

promossi con sedici ordinanze emesse in data: 7 giugno 1988, 30

maggio 1988 (3 ordinanze), 14 giugno 1988 (3 ordinanze), 20 giugno

1988 (2 ordinanze), 28 giugno 1988 (2 ordinanze), 27 maggio 1988 (2

ordinanze), 24 maggio 1988, 29 giugno 1988 e 30 giugno 1988 dal

Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova, iscritte

ai numeri da 580 a 595 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale militare di

Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941 n. 1022, in quanto

l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei Tribunali

militari si svolge senza che sia prevista responsabilità

disciplinare dei componenti dei medesimi, e ciò per la mancanza di

un organo di autogoverno, circostanza questa che comporterebbe la

violazione degli articoli 3, 13, 28, 97, 101 e 105 della

Costituzione;

Considerato che con legge 30 dicembre 1988 n. 561, successiva alle

ordinanze di rimessione, è stato istituito il Consiglio della

magistratura militare e che pertanto si rende necessario restituire

gli atti al giudice a quo perché esamini l'attuale rilevanza della

questione proposta;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il

Tribunale militare di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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