Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/1986

Altra decisione · depositata il 30/04/1986 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19d.l. 688/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e

secondo comma, del D.L. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in

materia fiscale"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1984 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra S.p.a. Montecatini Edison contro

Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 318 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 232 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1985 dal Tribunale di Trieste

nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Esso Italiana contro

Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 389 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 273 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Esso Italiana nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - Il Tribunale di Napoli e il Tribunale di Trieste sollevano,

con le ordinanze in epigrafe, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in

materia fiscale"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in

riferimento agli artt. 3, 11 e 24 Cost.;

2. - nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato in ordine al diritto delle

prime alla ripetizione di somme versate a titolo di diritti per servizi

amministrativi ed accessori, in occasione di importazioni di merci

varie provenienti da Paesi aderenti al Trattato istitutivo della CEE,

all'Accordo GATT o ad altre convenzioni internazionali recanti la

clausola della "nazione più favorita";

3. - ad avviso dei giudici rimettenti, la disposizione censurata,

subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percette

dall'Amministrazione finanziaria alla prova documentale che l'onere

relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti,

vulnera i seguenti precetti costituzionali: l'art. 3 Cost., per

irrazionale disparità di trattamento tra le imprese la cui attività

è riconducibile alle previsioni della norma censurata e le imprese in

genere, in quanto soltanto le prime sono soggette retroattivamente a

fornire la suddetta prova; l'art. 24 Cost., in quanto l'art. 19 in

esame, introducendo, anche per il passato, una modificazione del

trattamento probatorio dell'azione di ripetizione, incide negativamente

sulla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti; l'art. 11

Cost., infine, in quanto la disposizione censurata compromette

sostanzialmente l'esercizio del diritto di ripetizione di tributi non

dovuti in base all'ordinamento comunitario, diritto riconosciuto dal

medesimo ordinamento,

4. - il Tribunale di Trieste, inoltre, fa riferimento alla sentenza

del 9 novembre 1983 della Corte di Giustizia della CEE e alla sentenza

n. 170 del 1984 di questa Corte, chiedendo che questo Collegio "si

pronunci in merito alla valenza o meno, in termini riduttivi per il

nostro ordinamento, delle decisioni rese dalla Corte di Giustizia della

Comunità europea investita ex art. 177 del Trattato dal giudice

interno su questioni non espressamente disciplinate da regolamenti

CEE";

5. - nel giudizio introdotto con l'ordinanza del Tribunale di

Trieste si è costituita la S.p.a. Esso Italiana, chiedendo che la

questione di legittimità costituzionale sollevata da detto giudice sia

dichiarata fondata;

6. - è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibili, o

comunque infondate, le questioni proposte.

Considerato che:

1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

2. - i giudici rimettenti fanno riferimento a tasse su importazioni

da Paesi aderenti non solo al Trattato istitutivo della CEE, ma anche

al GATT o ad altri accordi non meglio identificati, contenenti la

clausola della "nazione più favorita";

3. - sulla base della sentenza n. 113/1985, i giudici rimettenti

sono però tenuti a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza -

se l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci

importate da Paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi

risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti

di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera

degli scambi extra-comunitari (cfr. sentenza n. 177/1981);

4. - secondo la citata pronunzia del 1985, infatti, spetta al

giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione

vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario - ivi

incluse le statuizioni risultanti dalle pronunzie interpretative della

Corte di Giustizia, com'è precisato nella sentenza n. 113/85 - che

concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse

percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime

probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione

dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se

così fosse, la questione posta all'esame della Corte risulterebbe

inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della

legge interna, la cui applicazione nei giudizi a quibus resta, per le

ragioni spiegate nella sentenza n. 170/84, necessariamente esclusa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli ed al

Tribunale di Trieste.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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