Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/1985

Altra decisione · depositata il 26/04/1985 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della

legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi

rustici), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal TAR del

Piemonte sul ricorso proposto da Luigi di Rovasenda contro

l'Ispettorato Provinciale Agrario di Vercelli ed altri, iscritta al n.

31 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 59 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione di Montorio Mario e Remigio, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

uditi l'avvocato Emilio Romagnoli per Montorio Mario e Remigio e

l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte -

nel corso del giudizio promosso da Luigi di Rovasenda, proprietario di

un fondo concesso in affitto, avverso il silenzio dell'Ispettorato

Provinciale Agrario di Vercelli sul ricorso avanzato dal suddetto

proprietario contro l'atto con cui gli affittuari coltivatori diretti

Mario Montorio e Remigio Montorio gli avevano comunicato il loro

intento di apportare migliorie al fondo - ha, con ordinanza del 20

ottobre 1976, denunciato, in riferimento "agli artt. 24 e 113, 3 e 97

della Costituzione", l'illegittimità dell'art. 14 della legge 11

febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici),

"nella parte in cui equipara a rigetto per decorso del termine di

novanta giorni l'inerzia dell'Ispettorato Provinciale Agrario sul

ricorso del proprietario del fondo dato in affitto avverso la proposta

di migliorie dell'affittuario coltivatore diretto";

che nel presente giudizio si sono costituite le parti private Mario

Montorio e Remigio Montorio, rappresentate dall'avv. Emilio Romagnoli,

le quali nella comparsa di costituzione hanno chiesto che la Corte

dichiari "manifestamente infondata" la proposta questione, ed hanno

ribadito tale richiesta nella memoria depositata il 2 maggio 1984,

deducendo che, nonostante le questioni processuali siano ormai state

superate a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n.

203, la nuova disciplina lascia, purtuttavia, "integra la rilevanza

della questione giacché, ove questa venisse dichiarata non fondata, il

Tribunale amministrativo regionale e, in caso di appello, il Consiglio

di Stato dovranno decidere sul silenzio-diniego in base alla legge che

lo configurò e che vigeva quando esso ebbe a formarsi";

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che l'ordinanza di rimessione, muovendo dal presupposto

che la norma impugnata conferiva all'inerzia dell'amministrazione un

significato legale tipico (quello, cioè, di autorizzare l'affittuario

ad eseguire l'attività voluta), sottolinea come una tale fictio iuris

finisse per rendere solo apparente la tutela giurisdizionale, stante la

sostanziale impossibilità di sindacare in sede di impugnativa l'atto

fittizio fondato su una tanto lata discrezionalità;

che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in

vigore la legge n. 203 del 1982 (Norme sui contratti agrari), il cui

art. 16 - anche sulla base delle osservazioni svolte da questa Corte

nella sentenza n. 153 del 1977, pur essa successiva alla pronuncia

dell'ordinanza di rimessione - ha innovato la procedura di abilitazione

alla esecuzione dei miglioramenti fondiari, prevedendo, fra l'altro,

l'intervento obbligatorio dell'Ispettorato Provinciale Agrario, il

quale, ove non si pervenga ad un "accordo in ordine alla proposta e ai

connessi regolamenti dei rapporti tra le parti", è tenuto a

pronunciarsi entro 60 giorni (con "decisione" che deve essere

comunicata ad entrambe le parti) "motivando, in senso favorevole o

contrario, in ordine alle opere richieste", così da modellare secondo

lo schema del silenzio-rifiuto l'inadempimento della pubblica

amministrazione all'obbligo di provvedere;

che l'art. 53 della stessa legge n. 203 del 1982 estende

l'applicazione delle nuove disposizioni "a tutti i rapporti comunque in

corso anche se oggetto di controversie che non siano state definite con

sentenza passato in giudicato salvo che la sentenza sia già

esecutiva";

considerato, peraltro, che la nuova disciplina in ordine all'omessa

pronuncia dell'autorità amministrativa, ove risultasse applicabile al

processo a quo, farebbe venir meno la rilevanza della proposta

questione, richiedendosi, secondo il regime attualmente in vigore, una

pronuncia amministrativa espressa, da emanarsi, oltre tutto, sulla base

di presupposti diversi da quelli prescritti dalla norma impugnata;

che, essendo il giudice a quo il solo legittimato a stabilire quale

normativa debba regolare il caso di specie, è al Tribunale

amministrativo del Piemonte che spetta di decidere se l'art. 16 della

legge n. 203 del 1982 possa far considerare tuttora applicabile la

norma denunciata (v., per analoghe pronunce di questa Corte, successive

all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, sia pure con

riguardo a norme di natura diversa da quella in esame, le ordinanze nn.

251, 249, 211 e 155 del 1982).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.

F. to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO

SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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