Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3,

della legge 24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale

comandato presso il Ministero dell'ambiente), promosso con ordinanza

emessa il 27 aprile 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio sul ricorso proposto da Ardillo Addolorata contro il Ministero

dell'ambiente ed altri, iscritta al n. 636 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Ardillo Addolorata ed altri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso avverso il decreto

19 maggio 1999, emesso di concerto dai Ministri dell'ambiente, del

tesoro e della funzione pubblica, recante la tabella di equiparazione

tra qualifiche dell'ordinamento statale e quelle delle

amministrazioni non statali, nonché avverso i singoli decreti di

inquadramento degli interessati nei ruoli del Ministero

dell'ambiente, nella parte in cui non riconoscono agli stessi

l'anzianità giuridica maturata presso l'amministrazione di

provenienza e nella parte in cui attribuiscono una qualifica

professionale inferiore a quella di spettanza, il Tribunale

amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge

24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso

il Ministero dell'ambiente);

che la questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione,

nella parte in cui la anzidetta norma stabilisce che "è inquadrato

... nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando, ai soli fini

del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta, il

personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni

pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in

posizione di comando alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero

dell'ambiente" (comma 2, primo capoverso) e nella parte in cui

dispone che "in ogni caso il personale inquadrato ai sensi del

presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei

ruoli del Ministero" (comma 3, ultimo inciso);

che in ordine alla rilevanza il giudice a quo sottolinea che

solo la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle

norme censurate condurrebbe all'accoglimento della domanda dei

ricorrenti, essendo la norma chiara nella sua portata limitativa e

che questa neppure potrebbe essere integrata in via interpretativa

alla luce dei principi sanciti dall'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati civili dello Stato), ovvero dell'art. 15 della legge

8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e

norme in materia di danno ambientale);

che, sempre secondo il giudice a quo, quanto alla fondatezza

della questione, questa emergerebbe dalla considerazione che il

principio affermato dall'art. 199 del d.P.R. n. 3 del 1957, che

contempla espressamente l'ipotesi del dipendente, che viene dapprima

comandato presso altra amministrazione e poi inquadrato nei ruoli di

quest'ultima "secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta

e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica", avrebbe

portata generale;

che, peraltro, tale principio, sempre secondo l'ordinanza di

remissione, risulterebbe ribadito dall'art. 15 della legge istitutiva

del Ministero dell'ambiente n. 349 del 1986; ed, infatti, tale ultima

disposizione prevede "la conservazione della qualifica e della

anzianità maturata";

che conseguentemente, non essendo ravvisabile alcuna

sostanziale disomogeneità della fattispecie all'esame rispetto a

quelle disciplinate dalle norme da ultimo citate, le disposizioni

impugnate apparirebbero non rispondenti al principio di

ragionevolezza;

che ne conseguirebbe, altresì, la violazione del principio

di buon andamento affermato dall'art. 97 della Costituzione, poiché

la discriminazione operata dalle norme censurate comporterebbe la

fruizione in numero minore di giornate di ferie, nonché

precluderebbe ai ricorrenti, a causa della mancanza della prescritta

anzianità giuridica, la partecipazione a corsi concorsi di

riqualificazione;

che nell'imminenza della data fissata per la camera di

consiglio è stata presentata una memoria - fuori termine - dai

ricorrenti parti private nel giudizio a quo.

Considerato che l'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 -

peraltro non più applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti

delle amministrazioni pubbliche regolati contrattualmente: art. 45,

comma 5, del decreto legislativo n. 80 del 1998 - invocato come

termine di comparazione dal giudice rimettente, disciplinava il

passaggio ad altra amministrazione di personale della carriera

direttiva (richiesta nominativa) o di contingenti di impiegati di

carriere diverse da quella direttiva, da disporsi in via

amministrativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

su richiesta di una amministrazione, sentita l'amministrazione di

appartenenza, previo parere del Consiglio superiore della pubblica

amministrazione;

che, pertanto, il suddetto art. 199 non presuppone che il

personale (da trasferire) sia stato in necessaria posizione di

comando, né riguarda le differenti ipotesi di inquadramento

(immissione in ruolo) di personale che abbia prestato servizio a

vario titolo presso un'amministrazione diversa o sia collegato con la

stessa per funzioni svolte attinenti a competenze attribuite alla

stessa amministrazione, ipotesi prevedibili solo da uno specifico

intervento normativo, sulla base di una valutazione discrezionale del

legislatore in presenza di esigenze tali da giustificare la

deviazione dalla regola della immissione in ruolo tramite procedura

concorsuale;

che il legislatore in questi interventi speciali - tutti

caratterizzati da copertura di posti mediante inquadramento a domanda

- talvolta determinati anche da creazione di uffici e da esigenze di

sollecita copertura di nuovo organico o di utilizzazione di personale

di enti in via di scioglimento (v. sentenza n. 219 del 1998 relativa

all'Agensud) o in trasformazione, può prevedere vari sistemi o

incentivi talvolta economici, talora con riconoscimenti di anzianità

economica o giuridica, con il limite ordinario, proprio di tutte le

soluzioni ampiamente discrezionali, della non manifesta

irragionevolezza o arbitrarietà;

che con la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente

(legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 15) il legislatore ha previsto,

nella prima applicazione della stessa legge (fase ampiamente esaurita

e superata al momento della legge contestata), la possibilità di

coprire i posti di organico mediante inquadramento di personale di

ruolo, già in posizione di fuori ruolo o di comando presso il

preesistente Ufficio del Ministro per l'ecologia (o posizione

similare) ed anche di personale sempre di ruolo in servizio presso

altre amministrazioni dello Stato od enti pubblici collegati

dall'esercizio di funzioni relative a competenze attribuite al nuovo

Ministero;

che la suddetta legge ha previsto, stante la contestualità

ed unicità degli effetti di copertura dei posti di organico, che

fosse conservata la qualifica e l'anzianità maturata;

che il nuovo legislatore della legge n. 6 del 1997 (a

distanza di oltre dieci anni dalla istituzione del ministero) si è

trovato di fronte ad una situazione di un numero tutt'altro che

esiguo di personale (con vario livello funzionale indeterminato dal

2o all'8o) appartenente ad amministrazioni statali o pubbliche in

genere, o di personale "il cui onere sia a carico del Ministero

dell'ambiente", che aveva partecipato ad un procedimento di

inquadramento presso il Ministero dell'ambiente, avviato a domanda in

base al d.l. 17 maggio 1996, n. 271, tuttavia privo d'efficacia fin

dall'inizio a seguito della mancata conversione;

che il legislatore del 1997, rendendosi conto delle

difficoltà che si sarebbero verificate da una massiccia restituzione

alle amministrazioni di origine, alcune in avanzata fase di

trasformazione (non a caso la quasi totalità delle parti private nel

giudizio a quo proviene dall'Ente poste italiane), ha voluto

convalidare le domande di inquadramento presentate e la procedura

appena iniziata in base al decreto-legge non convertito (ed ormai non

reiterabile), dettando nel contempo una normativa sostanzialmente

identica al d.l. non convertito;

che lo stesso legislatore ha voluto salvaguardare la

posizione di chi si trovava immesso in ruolo in base alla precedente

normativa e nello stesso tempo, in armonia con un sopravvenuto

indirizzo di maggiore attenzione agli effetti del trascinamento di

anzianità giuridiche pregresse, soprattutto in presenza di

ordinamenti notevolmente diversi e di una tendenza normativa diretta

a circoscrivere gli effetti dell'anzianità, ha mantenuto invece il

pieno riconoscimento dell'anzianità di qualifica posseduta, ai soli

fini del trattamento economico;

che, per il resto, valgono i principi generali attinenti al

sistema pensionistico e previdenziale in ordine al ricongiungimento

delle posizioni giuridiche pregresse, nonché quelli della

interpretazione dei requisiti di partecipazione a selezioni

concorsuali basati sul periodo di svolgimento di funzioni, in genere

sommabili;

che, di conseguenza, la soluzione adottata dal legislatore

non risulta viziata da manifesta irragionevolezza o da palese

arbitrarietà, né comporta una irragionevole disparità di

trattamento o una violazione della tutela del lavoro del personale da

inquadrare nel nuovo ruolo;

che pertanto la questione sollevata è manifestamente

infondata sotto tutti i profili denunciati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge

24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso

il Ministero dell'ambiente), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

97 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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