Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1981 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

comma ultimo, e 3, comma ultimo, della legge 12 novembre 1976, n. 751;

dell'art. 4, comma sesto, del d.l. 6 luglio 1974, n. 259, convertito

in legge 17 agosto 1974, n. 384; dell'art. 4 legge 17 agosto 1974, n.

384 (Imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze

emesse dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Ferrara il 13 ottobre

1978, di Trieste il 15 maggio 1978, di Lanciano il 20 marzo e il 12

febbraio 1980, di Roma il 15 dicembre 1977 (n. 3 ordinanze), dalla

Commissione tributaria di 2 grado di Pescara il 21 gennaio 1980 (n. 2

ordinanze), dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Enna il 23

novembre (n. 2 ordinanze), il 21 dicembre e il 1 luglio 1977, di

Napoli il 20 maggio 1980, di Novara il 20 aprile 1979, di Piacenza il

16 novembre 1979 e il 15 novembre 1979 (n. 2 ordinanze) e dalla

Commissione tributaria di 2 grado di Massa Carrara il 29 giugno 1979,

rispettivamente iscritte ai nn. 190, 252, 485, 486, 586, 587, 588, 685,

686, 710, 711, 712, 713, 772, 834, 860, 861, 862 e 865 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 138, 145, 263, 304 e 325 del 1980 e nn. 13 e 41 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice

relatore Michele Rossano;

Considerato che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state

proposte, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 53 della

Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt.

1, comma ultimo, 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme

per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei

coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia

tributaria); 4, comma sesto, d.l. 6 luglio 1974, n. 259 (modifiche alla

disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle

case di abitazione), convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto

1974, n. 384; 4 legge 17 agosto .1974, n. 384;

Rilevato che le medesime questioni furono proposte in riferimento

agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione da Commissioni

tributarie di 1 e 2 grado nel corso di quaranta procedimenti promossi

da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella liquidazione

dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire 36.000,

prevista dal citato art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi da lavoro

dipendente di importo annuo non superiore a lire 4.000.000;

Ritenuto che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49 -

individuate le norme impugnate negli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma

ultimo, legge n. 751 del 1976 - ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale di tali norme, avendole ritenute in contrasto con l'art.

3 della Costituzione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe -

concernenti gli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12

novembre 1976, n. 751, già dichiarati costituzionalmente illegittimi

con sentenza n. 49 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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