Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1968 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi

regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13,

concernenti ripartizione dei prodotti agricoli, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 14 febbraio 1968 dalla Corte di appello di

Caltanissetta - sezione magistratura del lavoro - nei procedimenti

civili vertenti tra Ferrera Giuseppe e Frangiamone Luigi e tra Scerra

Giuseppe e Frangiamone Luigi, iscritte ai nn. 69 e 70 del Registro

ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 127 del 18 maggio 1968 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 27 dell'8 giugno 1968;

2) ordinanza emessa il 6 febbraio 1968 dal Tribunale di Catania nel

procedimento civile vertente tra Giuffrida Bartolo e Pulvirenti

Carmela, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 28 giugno

1968.

Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione

del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate della Corte d'appello

di Caltanissetta e del Tribunale di Catania è stata proposta questione

di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo

1964 n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, concernenti ripartizione dei

prodotti agricoli, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della

Costituzione e con riferimento all'art. 14, lett. a. dello Statuto

siciliano;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,

con la sentenza n. 60 del 22 maggio 1968, questa Corte ha dichiarato

non fondata la questione suindicata, che era stata prospettata negli

stessi termini anche da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente

decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le cause indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3

giugno 1966, n. 13, sulla ripartizione dei prodotti agricoli, per

violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e 14, lett.

a, dello Statuto siciliano, promossa con le ordinanze 14 febbraio 1968

della Corte di appello di Caltanissetta - sezione magistratura del

lavoro - e 6 febbraio 1968 del Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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