Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma

(rectius: settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove

norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), promosso con

ordinanza emessa il 23 ottobre 1989 dalla Corte dei conti - Sez. III

giur.le, sul ricorso proposto da Lussana Fabrizia, iscritta al n. 686

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Lussana Fabrizia nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei conti, con ordinanza del 23 ottobre

1989, pervenuta il 23 ottobre 1990 (R.O. n. 686 del 1990), sul

ricorso proposto da Lussana Fabrizia, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma (rectius:

settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46 nella parte in

cui stabilisce il termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica

per l'impugnativa dei provvedimenti in materia di riscatto dei

servizi;

che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli

artt. 3, 24, 113 della Costituzione in quanto risulterebbe

un'ingiustificataed irrazionale disparità di trattamento tra la

disciplina della pensione e quella del riscatto che è ad essa

finalizzato, nonché tra riscatti trattati con provvedimento autonomo

e riscatti trattati congiuntamente alla pensione;

che nel giudizio si è costituita la parte privata che,

riportandosi alla motivazione dell'ordinanza di rimessione, ha

concluso per la fondatezza della questione;

che è altresì intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato,

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la medesima questione, sia pure con riguardo ad

altra norma, è stata già dichiarata manifestamente infondata (ord.

n. 852 del 1988);

che non sono stati prospettati motivi nuovi e diversi idonei a

giustificare un mutamento della decisione, trovando applicazione,

anche nella fattispecie, le ragioni addotte nell'ordinanza richiamata

e, cioè, quelle della diversità tra diritto di pensione e diritto

di riscatto, il cui esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un

termine di decadenza, compatibile con la sua funzione;

che l'eventuale diversità di trattamento con il riscatto

esercitato in uno con la pensione non rileva nella fattispecie,

trattandosi di ipotesi di riscatto esercitato autonomamente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, ultimo comma (rectius: settimo comma),

della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni

ordinarie a carico dello Stato), in relazione agli artt. 3, 24 e 113

della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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