Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, lett. d),

della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ("Enti ospedalieri e assistenza

ospedaliera") e degli artt. 47, primo e terzo comma, e 133 del d.P.R.

27 marzo 1969, n. 130, ("Stato giuridico dei dipendenti degli enti

ospedalieri"), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1976 dal

T.A.R. della Toscana, iscritta al n. 843 del registro ordinanze 1984

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321

dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Acconcia Angelo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente l'impugnazione

di un provvedimento con cui si dava concreta attuazione alle norme

limitative dell'attività libero-professionale dei medici ospedalieri

presso le case di cura private, il T.A.R. della Toscana, con

ordinanza in data 23 giugno 1976 (r.o. 843 del 1984), ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 43 lett. b) legge 12 febbraio 1968, n. 132

("Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera"), 47, commi primo e

terzo, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 ("Stato giuridico dei

dipendenti degli enti ospedalieri");

che, le disposizioni impugnate vengono censurate nella parte in

cui, stabilendo per il personale sanitario l'incompatibilità con

l'esercizio dell'attività professionale in case di cura private, non

impongono a tutti gli enti ospedalieri di tenere appositi locali

qualitativamente idonei all'esercizio della predetta attività e

fissano un termine perentorio oltre il quale la stessa è comunque

vietata a prescindere dalla concreta disponibilità di ambienti

idonei ad esercitarla all'interno degli ospedali;

che, tali norme, ad avviso del giudice a quo, si porrebbero in

contrasto:

a) con gli artt. 3 e 4 Cost. in quanto, facendo dipendere

dalla mera volontà dell'ente la possibilità di praticare

l'esercizio professionale intramurale, creerebbero una ingiustificata

disparità di trattamento tra sanitari dipendenti da enti ospedalieri

che hanno apprestato ambienti idonei all'esercizio della libera

attività professionale, e sanitari dipendenti da ospedali che non

hanno voluto o potuto apprestare tali ambienti, violando, in

relazione a quest'ultimi, il principio del diritto al lavoro e alla

promozione delle condizioni che ne rendono effettivo il relativo

esercizio;

b) con l'art. 97 Cost., in quanto la suddetta disparità di

trattamento fra sanitari ospedalieri e la conseguente ed

ingiustificata diversità di regolamentazione del settore, che si

potrebbe di fatto creare fra gli enti, violerebbe il principio di

buon andamento;

che la parte, ricorrente nel giudizio a quo, si è costituita

chiedendo l'emanazione di una pronuncia di illegittimità

costituzionale, mentre, l'Avvocatura Generale dello Stato,

intervenendo, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che le norme impugnate, pur non essendo più in vigore

(in quanto implicitamente abrogate dagli artt. 47 n. 4 della legge 23

dicembre 1978, n. 833, e 35, quinto comma, lett. c), del d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761, che hanno garantito il diritto all'esercizio

della libera attività professionale anche al di fuori delle

strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale), trovano

tuttavia ancora applicazione nel giudizio a quo, in relazione agli

effetti medio tempore prodotti;

che la sollevata questione, con riguardo all'asserita violazione

degli artt. 3 e 4 Cost., è stata già dichiarata non fondata da

questa Corte con la sentenza n. 103 del 1977, e manifestamente

infondata con la successiva pronuncia n. 175 del 1982;

che ad identiche conclusioni, in relazione ai menzionati

parametri, deve dunque pervenirsi anche nel presente giudizio, non

essendo stati addotti argomenti nuovi che possano indurre a

discostarsi dalle precedenti decisioni;

che nella citata sentenza n. 103 del 1977 la Corte ha affermato

che l'esistenza o meno di idonee attrezzature all'interno degli

ospedali costituisce "un fatto accidentale", inerente all'attuazione

della legge, e quindi cagione di una disparità di mero fatto,

irrilevante sotto il profilo del rispetto del principio di

eguaglianza;

che, pertanto, non sussiste neanche l'asserito contrasto con

l'art. 97 Cost., dal momento che esso viene prospettato come diretta

conseguenza della diversità di situazioni che può determinarsi, sia

fra medici ospedalieri che fra enti di uno stesso settore, in

ragione, appunto, dell'esistenza o meno di locali idonei

all'esercizio dell'attività libero-professionale;

che, quindi, anche in relazione a tale parametro è manifesta

l'infondatezza della questione;

visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 43 lett. b) legge 12 febbraio 1968, n.

132, ("Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera"), 47, commi primo e

terzo, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 ("Statuto giuridico dei

dipendenti degli enti ospedalieri"), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 4, 97 Cost., dal T.A.R. Toscana con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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