Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/04/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 599/1973

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina

dell'imposta locale sui redditi), in riferimento all'art. 51, d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), promossi con cinque ordinanze di cui

quattro emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Padova e una dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia,

rispettivamente in data 25 novembre 1985, 17 febbraio 1986 e 9

dicembre 1982 e iscritte ai nn. 581, 582, 583, 584 e 651 del Registro

Ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con n. 4 ordinanze, emesse il 25 novembre 1986 ed il

17 febbraio 1986, la Commissione tributaria di

secondo grado di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

53 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599

(Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi),

in relazione all'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul redddito delle persone

fisiche), nella parte in cui non esclude dall'ILOR, così violando il

princìpio di eguaglianza tributaria, i redditi di impresa che, come

quelli dell'agente di assicurazione, dell'agente di commercio o del

mediatore, sono da collegare in misura assai trascurabile all'impiego

di capitale ed in misura invece assai prevalente all'attività

lavorativa del contribuente, sicché appaiono sostanzialmente

assimilabili ai redditi di lavoro autonomo, i quali, in quanto privi

del requisito della patrimonialità, che costituisce la ratio

giustificatrice dell'ILOR, sono stati esclusi dall'imposta con la

sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980;

che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia, con

ordinanza emessa il 9 dicembre 1982, ha sollevato, in riferimento

all'art. 53 Cost., analoga questione, impugnando l'art. 1 del d.P.R.

n. 599 del 1973, nella parte in cui assoggetta ad ILOR i redditi del

procacciatore di contratti di assicurazione, prodotti esclusivamente

da attività di lavoro personale, senza alcuna componente

patrimoniale;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, alla

stregua della sentenza della Corte costituzionale

n. 87 del 1986.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti in quanto in

tutti è denunziata, con censure sostanzialmente coincidenti, la

medesima disposizione, e cioè l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973

(nelle prime quattro ordinanze in relazione all'art. 51 del d.P.R. n.

597 del 1973);

che, peraltro, con le ordinanze n. 161 e n. 253 del 1986, questa

Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione,

richiamandosi alla precedente declaratoria di inammissibilità

adottata con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul duplice rilievo

che la Corte costituzionale "non è abilitata ad introdurre in

materia - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove

classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle

operate o, comunque, considerate dalla legislazione tributaria"; e

che "la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni

di legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte,

per la semplice ragione che trattasi di un problema interpretativo",

essendo in facoltà dei giudici tributari apprezzare caso per caso se

i redditi in contestazione siano qualificabili come redditi di

impresa oppure come redditi di lavoro autonomo;

che, non essendo stati prospettati nuovi elementi di giudizio,

questa Corte ritiene di non discostarsi dalle proprie precedenti

pronunce;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599

(Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), anche in

relazione all'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), come sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost.,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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