Corte costituzionale

Ordinanza n. 119/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/2002 · relatore Francesco Amirante

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8legge 384/1992
  • art. 8d.l. 384/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8,

del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre

1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1999

dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso

proposto da Agosti Paolo contro Ufficio del Registro di Schio,

iscritta al n. 588 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un procedimento tributario in grado di

appello proposto contro un avviso di accertamento riguardante c.d.

beni di lusso, la Commissione tributaria regionale di Venezia ha

sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8,

del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992,

n. 438;

che la commissione remittente osserva che il contribuente ha

proposto ricorso, già respinto in primo grado, avverso un avviso di

tassazione di un motociclo di cilindrata 650 con potenza di nove

cavalli, sostenendo l'illegittimità costituzionale del tributo

fondato sulla norma impugnata, in quanto ritenuto non idoneo

rivelatore di ricchezza;

che in sede di appello il ricorrente ha insistito nel

prospettare l'illegittimità costituzionale della norma in questione,

ritenendo che la tassazione dei motocicli con potenza fiscale

superiore a sei cavalli, posta a carico di coloro i quali erano

intestatari del bene presso il pubblico registro in un determinato

periodo di tempo, sia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 53 della

Costituzione;

che il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della norma impugnata nella parte in cui impone, in

caso di mancato pagamento del tributo, una sovrattassa pari al doppio

del tributo oltre a lire seicentomila;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per

omessa indicazione delle ragioni che dovrebbero supportarla e, in

subordine, infondata, trattandosi di questione già dichiarata non

fondata da questa Corte con le ordinanze n. 475 del 1994, n. 355 del

1995 e n. 471 del 1997.

Considerato che la Commissione tributaria rimettente si è

limitata a fare proprie le argomentazioni svolte dalla parte

ricorrente circa la presunta illegittimità costituzionale della

norma, senza compiere alcuna diretta osservazione sull'argomento, con

ciò venendo meno al principio di autosufficienza dell'ordinanza di

remissione che anima il giudizio incidentale di legittimità

costituzionale;

che sussiste, inoltre, un'evidente contraddizione tra la

motivazione dell'ordinanza - la quale sembra contestare l'istituzione

stessa di un tributo straordinario sui motocicli con potenza

superiore a sei cavalli - e la prospettazione di un dubbio di

legittimità costituzionale dei commi 7 e 8 dell'art. 8 del d.l.

n. 384 del 1992, nei quali sono previste le sanzioni relative

all'omessa presentazione della dichiarazione ed all'omesso o

insufficiente pagamento del tributo medesimo;

che il giudice a quo, inoltre, non specifica per quale dei

due comportamenti previsti dalla norma impugnata sia stato promosso

il procedimento sottoposto al suo giudizio, il che è tanto più

importante in quanto la sovrattassa di lire seicentomila, stabilita

per l'omessa presentazione della dichiarazione, è stata soppressa

dall'art. 2, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

che la presente questione, quindi, essendo stata prospettata

con motivazione carente e contraddittoria, deve ritenersi

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992,

n. 438, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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