Corte costituzionale

Ordinanza n. 119/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/2001 · relatore Annibale Marini

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto

comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a

mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la

notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il

2 maggio 2000 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile

vertente tra Carpanoni Francesco e Khalikane Miloudi, iscritta al

n. 460 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 maggio 2000 il tribunale

di Reggio Emilia, nel corso di un procedimento per convalida di

sfratto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,

quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di

atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la

notificazione di atti giudiziari), il quale prevede che, in caso di

assenza del destinatario di una notificazione a mezzo posta (e di

rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone

abilitate a ricevere l'atto), la notificazione si abbia per eseguita

decorsi dieci giorni dalla data di deposito del piego presso

l'ufficio postale;

che, per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 3

Cost., il rimettente ritiene che a seguito della sentenza n. 346 del

1998 - con la quale questa Corte ha dichiarato, tra l'altro,

l'illegittimità costituzionale del terzo comma del medesimo art. 8

della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui disponeva che il

piego, decorso il ricordato termine di dieci giorni dal deposito

senza che ne fosse stato curato il ritiro, dovesse essere restituito

al mittente - risulterebbe allo stato incerto, in mancanza di un

intervento del legislatore, "il lasso di tempo decorso il quale la

notifica può intendersi validamente effettuata", con la possibilità

che il vuoto legislativo venutosi a determinare sia colmato in via

interpretativa in modo differente violandosi, in tal modo, l'art. 3

Cost;

che, sotto altro aspetto, e con riferimento al parametro di

cui all'art. 24 Cost., dovrebbe altresì dubitarsi, ad avviso del

rimettente, che il termine di dieci giorni dalla data del deposito

del piego presso l'ufficio postale, decorso il quale l'atto si ha per

notificato, "possa tuttora rappresentare lasso di tempo necessario e

sufficiente al perfezionamento della notifica";

che il medesimo rimettente, nella sola parte motiva

dell'ordinanza, ha altresì sollevato, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale del quinto e sesto

comma dello stesso art. 8, i quali prevedono che, nel caso in cui il

destinatario o un suo incaricato ritirino il piego presso l'ufficio

postale, la notificazione si ha per eseguita alla data di ritiro del

piego;

che anche tali norme comporterebbero una illegittima

disparità di trattamento derivante dalla possibilità di differenti

soluzioni interpretative, essendo, ad avviso del rimettente,

compatibile con il loro tenore letterale un'interpretazione secondo

la quale il ritiro del piego possa avvenire, e dunque la

notificazione perfezionarsi, pur dopo il decimo giorno dal deposito;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della

questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura, l'art. 8 della legge n. 890

del 1982 avrebbe ormai - dopo la sentenza di questa Corte n. 346 del

1998 - un contenuto precettivo tale da assicurare (attraverso

l'avviso del deposito e la conservazione del piego presso l'ufficio

postale) una effettiva possibilità, per il destinatario, di venire a

conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto notificatogli,

cosicché qualsiasi ulteriore rafforzamento delle garanzie di difesa

del destinatario della notificazione finirebbe per squilibrare, in

danno del notificante, il bilanciamento degli interessi in conflitto,

lasciando il notificante stesso in balia del comportamento della

controparte.

Considerato che la questione, sollevata solamente nella parte

motiva dell'ordinanza, riguardante l'art. 8, quinto e sesto comma,

della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo

posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione

di atti giudiziari), deve ritenersi priva di rilevanza nel giudizio a

quo, e va perciò dichiarata manifestamente inammissibile, non

risultando dall'ordinanza stessa che il convenuto, rimasto contumace,

abbia provveduto al ritiro del piego presso l'ufficio postale;

che, per quanto riguarda la questione riferita al quarto

comma del medesimo art. 8, sotto il profilo della violazione del

principio di eguaglianza, pur a prescindere da ogni altra

considerazione, l'asserito vuoto normativo derivante dalla sentenza

n. 346 del 1998 riguarderebbe, non già il momento perfezionativo

della notificazione, ma semmai la data di restituzione del piego ai

sensi del terzo comma dell'art. 8; per cui anche tale questione va

dichiarata manifestamente inammissibile, siccome attinente a norma

diversa da quella denunciata;

che il termine di dieci giorni necessario ai fini del

perfezionamento della notificazione a mezzo posta, in caso di assenza

del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle

altre persone abilitate a ricevere l'atto), non si pone in contrasto

con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., risultando

detto termine espressione non irragionevole del bilanciamento,

discrezionalmente operato dal legislatore, tra l'interesse del

notificante al compimento della notificazione e l'interesse del

destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto notificato (v.

ordinanza n. 591 del 1989);

che il richiamo alla sentenza n. 346 del 1998 appare d'altro

canto non pertinente, non riguardando essa come già osservato - il

momento di perfezionamento della notificazione, di cui al citato

quarto comma dell'art. 8 (dieci giorni dal deposito, ed anzi - a

seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del

secondo comma dello stesso art. 8 - dalla comunicazione al

destinatario del compimento delle formalità ivi previste e del

deposito del piego), bensì il termine, anch'esso peraltro di dieci

giorni, originariamente previsto dal terzo comma dell'art. 8 al

diverso fine della restituzione al mittente del piego depositato

presso l'ufficio postale, e ritenuto lesivo, con la succitata

sentenza, del diritto di difesa del destinatario della notificazione,

in quanto ostacolava irragionevolmente l'effettiva possibilità di

conoscenza dell'atto, dopo il perfezionamento della notificazione,

senza che alla brevità del termine stesso corrispondesse alcun

interesse giuridicamente apprezzabile in capo al notificante;

che quest'ultima questione va pertanto dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto, quinto e sesto

comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a

mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la

notificazione di atti giudiziari), sollevate, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Reggio Emilia con

l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge

20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti

giudiziari), sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal tribunale di Reggio Emilia con la medesima

ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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