Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 della

legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22

maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici

nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26

del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895,

che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio

1924, n. 751), come interpretato dalla Corte di cassazione con

sentenza 28 gennaio 1994, n. 858, 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977,

n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22

luglio 1975, n. 382), 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, 30

e 31 del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 febbraio

1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della

legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del

Regno), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1994 dal

commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in

Abruzzo nel procedimento civile vertente tra il comune di Massa

d'Albe e la s.n.c. Ditta Fratelli Ficorilli ed altro iscritta al n.

793 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio fra il comune di Massa

d'Albe, la s.n.c. ditta Fratelli Ficorilli e il comune di Magliano

dei Marsi, avente ad oggetto la pretesa occupazione abusiva da parte

di detta società di alcuni terreni di presunta natura demaniale

civica situati nel comune di Massa d'Albe, il commissario regionale

per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, con ordinanza del

16 novembre 1994, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt.

3, 9, 24, 104 e 108 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno

1927, n. 1766, nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta

dalla sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, 28 gennaio

1994, n. 858, a seguito del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non

prevede che i giudizi innanzi ai commissari agli usi civici possano

essere promossi anche d'ufficio;

che con la stessa ordinanza è stata sollevata altresì, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927 e 30 e 31 del

relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 26 febbraio

1928, n. 332, nella parte in cui, secondo l'interpretazione statuita

dalla sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, 10

dicembre 1993, n. 12158, escludono ogni competenza del commissario

nei procedimenti di legittimazione del possesso dei terreni gravati

da usi civici;

che la domanda di legittimazione del possesso, formulata in via

subordinata nell'udienza di costituzione dalla ditta Ficorilli, era

già stata presentata allo stesso Commissario in data 9 febbraio

1993;

che le questioni sono motivate con richiamo alle argomentazioni

svolte nelle precedenti ordinanze dello stesso giudice in data 20

aprile e 14 giugno 1994, con qualche aggiunta, meramente esplicativa,

in ordine alla seconda questione;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile e comunque infondata;

Considerato che la prima questione, per sé inammissibile perché

motivata per relationem, è già stata esaminata da questa Corte, la

quale, con sentenza n. 46 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del

1927, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del

commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria

giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni

amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo;

che la medesima sentenza ha dichiarato inammissibile la seconda

questione perché la domanda di legittimazione del possesso ai sensi

degli artt. 9 e 10 della legge sugli usi civici non ha natura

giurisdizionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge

16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio

1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel

Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del

r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che

proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n.

751) - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua

con sentenza n. 46 del 1995 - sollevata, in riferimento agli artt. 3,

9, 24, 104 e 108, dal commissario per il riordinamento degli usi

civici in Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge

22 luglio 1975, n. 382), 9 e 10 della legge citata n. 1766 del 1927

e 30 e 31 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del

regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul

riordinamento degli usi civici del Regno), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal detto commissario con la

medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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