Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1985

Altra decisione · depositata il 23/04/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 del

d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate

fiscali), promossi con due ordinanze del Pretore di San Donà di Piave

emesse il 28 settembre e il 9 novembre 1983 nei procedimenti penali a

carico di Zanella Alessandro, iscritte al n. 1017 del registro

ordinanze 1983 e al n. 85 del registro ordinanze 1984 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 102 e 183 del 1984.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di S. Donà di Piave - con due ordinanze

emesse il 28 settembre ed il 9 novembre 1983, nel corso di altrettanti

procedimenti penali per contravvenzioni edilizie (in relazione alle

quali era stata corrisposta l'oblazione prevista dall'art. 9 del d.l.

30 settembre 1982, n. 688) - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della norma predetta, nella parte appunto in cui prevede

l'estinzione dei reati di costruzione abusiva, commessi anteriormente

al 31 luglio 1982, a seguito del pagamento di una somma di denaro

configurata come oblazione: ritenendo da detta norma violati l'art. 79

Cost., per usurpazione della competenza del Presidente della Repubblica

in tema di adozione di provvedimenti di amnistia; l'art. 3 Cost., sotto

il duplice profilo di una irragionevole disparità di trattamento

introdotta tra chi abbia completato i lavori entro il 31 luglio 1982 e

chi li abbia completati dopo tale data ma prima dell'emanazione del

decreto, nonché tra gli abbienti e i non abbienti; e l'art. 77 Cost.,

sul rilievo che proprio la limitazione di efficacia dei benefici

proverebbe per tabulas l'inesistenza, nella specie della necessità ed

urgenza richieste per l'emanazione di un decreto-legge;

che, in punto di rilevanza, ha aggiunto lo stesso Pretore che

questa non sarebbe - a suo avviso - esclusa dalla sopravvenuta

soppressione della disposizione impugnata in sede di conversione del

d.l. 688/1982 (in l. 873/1982): in quanto l'ultimo comma dell'art. 2

cod. pen. farebbe salvo il principio di applicabilità della norma

penale più favorevole (di cui al comma terzo dello stesso articolo)

anche nell'ipotesi di norma di favore contenuta (come nella specie) in

un decreto-legge e non convertita in legge formale;

che nei giudizi innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti per essere

unitariamente decisi;

che, per altro, l'art. 2 cod. pen., nella parte invocata dal

giudice a quo (per argomentare la rilevanza della sollevata questione),

è stato, nel frattempo dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza di questa Corte n. 51 del 1985;

che, comunque, nelle more del giudizio è intervenuta la legge 28

febbraio 1985, n. 47 (recante "norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle contravvenzioni edilizie"), il cui art. 38 prevede analoga

ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il

cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene

efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione

dell'impugnato art. 9 del d.l. 688/1982;

che alla luce di tale sopravvenienza normativa appare, quindi,

opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché rivaluti la

rilevanza della proposta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di S. Donà di Piave.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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