Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, 3 e

4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio

della Magistratura militare), promosso con ordinanza emessa il 28

aprile 1998 dal Consiglio della Magistratura militare di Roma,

iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Consiglio della Magistratura militare in sede

disciplinare, con ordinanza in data 28 aprile 1998, ha sollevato: a)

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4,

della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della

Magistratura militare), in riferimento agli artt. 3 e 25, primo

comma, della Costituzione; b) questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 561 del

1988, in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione;

che, con riguardo alla prima questione, il rimettente,

confermando l'indirizzo da esso già espresso in altre precedenti

ordinanze di rimessione, osserva che nonostante la natura

giurisdizionale della funzione disciplinare del CMM (riconosciuta da

questa Corte nella sentenza n. 71 del 1995) tale funzione, tuttavia -

in applicazione della normativa denunciata che non prevede

l'istituzione di un'apposita sezione disciplinare - viene esercitata

dal CMM nella sua composizione ordinaria, con un numero variabile da

otto a sei membri di volta in volta stabilito all'insegna di un'ampia

discrezionalità dei singoli giudici e del presidente del collegio

che appare di assai dubbia compatibilità con la garanzia della

precostituzione per legge del giudice naturale, nel cui ambito "è

difficile affermare che non sia compresa la basilare esigenza della

predeterminazione per legge della composizione del collegio

giudicante con un numero fisso e invariabile di membri";

che, quanto alla seconda questione, il Consiglio rimettente

rileva che la disposizione impugnata, nella parte in cui non prevede

il collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del

CMM (che va collegata all'art. 2, comma 5, delle normative di

attuazione della legge n. 561 del 1988 di cui al d.P.R. 24 marzo

1989, n. 158, ove si dispone che i suddetti magistrati "continuano ad

esercitare le funzioni giudiziarie"), si pone in contrasto con i

principi e le garanzie di indipendenza posti dai parametri invocati

che comportano la previsione legislativa di adeguate situazioni di

incompatibilità oltre che di astensione e ricusazione, essendo

facile che (così come si è verificato nel caso di specie e in molti

altri procedimenti disciplinari) si riscontrino situazioni di

collegamento tra i componenti elettivi del CMM e le vicende da

esaminare in sede disciplinare rispetto alle quali, invece, essi

dovrebbero essere, o almeno apparire, in posizione di terzietà.

Considerato che la prima questione di legittimità costituzionale

è già stata esaminata da questa Corte nella sentenza n. 52 del 1998

e nella successiva ordinanza n. 251 del 1998, rispetto alle quali

l'attuale giudice a quo non propone argomenti ulteriori o comunque

tali da indurre ad un diverso scrutinio di costituzionalità;

che con riferimento alla seconda questione di legittimità

costituzionale va osservato che la mancata previsione del

collocamento fuori ruolo dei magistrati militari che compongono il

Consiglio della Magistratura militare trova una giustificazione,

oltre che nell'esiguità dell'organico della Magistratura militare,

nell'affinità della disciplina dell'organo di autogoverno della

Magistratura militare con quella di autogoverno della Magistratura

amministrativa e contabile per i quali, del pari, non è previsto il

collocamento fuori ruolo dei magistrati che li compongono, il che non

appare vulnerare l'autonomia degli organi stessi;

che, pertanto, entrambe le questioni attualmente sollevate vanno

dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre

1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare)

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della

Costituzione, dal Consiglio della Magistratura militare con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1, della stessa legge 30 dicembre

1988, n. 561 sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 108 della

Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari