Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 832/1986

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto

legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti

di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di

abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso

con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Rimini nel

procedimento civile vertente tra Piccioni Cleto ed altri e S.n.c.

"Big's di Santarini Oreste & C.", iscritta al n. 324 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 27

gennaio 1988 (R.O. n. 324 del 1988) nella causa promossa da Piccioni

Cleto ed altri contro la S.n.c. "Big's di Santarini Oreste & C.",

avente ad oggetto la determinazione del compenso per avviamento

spettante alla convenuta società conduttrice dell'immobile dopo la

cessazione del contratto stipulato il 15 gennaio 1974, soggetto a

proroga legale, ma scaduto per effetto della sentenza della Corte

costituzionale n. 108 del 1986, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre

1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella

parte in cui stabilisce che è dovuta al conduttore, dopo la

cessazione dei contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392

del 1978, l'indennità di avviamento commerciale nella misura di 21 o

24 mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le

stesse caratteristiche di quello locato;

che, a suo parere, risulterebbe violato l'art. 3 della

Costituzione in quanto si verificherebbe una irrazionale disparità

di trattamento fra i vecchi conduttori, che alla scadenza dei

contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 hanno diritto a un

compenso pari a 21 o 24 mensilità del canone corrente di mercato, ed

i nuovi conduttori, che, alla scadenza di identici contratti

stipulati dopo il 29 luglio 1978, hanno diritto solo ad un compenso

pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha più volte ritenuto la conformità

(sentenze n. 882 del 1988 e n. 300 del 1983) ai precetti

costituzionali (artt. 41 e 42 della Costituzione) della disciplina

diretta a tutelare l'avviamento commerciale mediante la previsione, a

favore del conduttore che rilascia l'immobile, di una speciale

indennità compensatrice della perdita che subisce e nel contempo

dell'arricchimento del locatore per effetto dell'incremento del

valore incorporatosi nell'immobile per l'attività svolta dal

conduttore;

che la determinazione in concreto della detta indennità spetta

al legislatore con un bilanciamento degli interessi in contrasto;

che la scelta del legislatore non è censurabile nel giudizio di

legittimità costituzionale se non sia affetta da palese

irrazionalità, la quale nella fattispecie non sussiste, essendo

diverse le situazioni poste a raffronto ed essendo divenuto più

concreto il pericolo di rilascio dei locali in cui è esercitata

l'impresa a seguito della dichiarata illegittimità delle norme che

avevano prorogato il tipo di locazione in esame (sentenza n. 108 del

1986), per cui l'aumento della misura della indennità va riguardata

anche come una remora a chiedere il rilascio e come misura diretta a

rafforzare la stabilità delle imprese in linea con le scelte

politiche del legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986 n. 832

(Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili

adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella

legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con la ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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