Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 4 marzo 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da

Varacalli Nicola, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, 1ª serie

speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 marzo

1986, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 387,

terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad

opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), "nella parte

in cui il detto art. 387 esclude il diritto dell'imputato di proporre

appello avverso la sentenza del giudice istruttore che ha dichiarato

non doversi procedere in applicazione d'una causa di non

punibilità";

Considerato che con sentenza n. 200 del 1986 questa Corte ha, fra

l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 387,

terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad

opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), "nella parte

in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro

la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi

procedere "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto

non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia

stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere

applicata una misura di sicurezza";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura

penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18

giugno 1955, n. 517), già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 200 del 1986, "nella parte in cui non riconosce

all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del

giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere

'perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non

costituisce reato' limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata

applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una

misura di sicurezza", questione sollevata dalla Corte di cassazione

con ordinanza del 4 marzo 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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