Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/08/1979 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 426/1973
  • art. 1d.l. 255/1975

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

dl. 25 giugno 1975, n. 255, convertito in legge 31 luglio 1975, n. 363;

dell'art. 1, comma secondo, del dl. 19 giugno 1974, n. 236, convertito

in legge 12 agosto 1974, n. 351, e dell'articolo 1, comma primo, del

d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 dicembre 1975 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Caramella Alberto e Luci Paolo,

iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 26 maggio 1976;

2) ordinanza emessa il 5 marzo 1976 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra la s.p.a. Torrazzo S. Camillo e

Oppici Liliana, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 14

luglio 1976;

3) ordinanza emessa il 16 aprile 1976 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Lombardi Enrico e Mantellassi Ledo,

iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 20 ottobre 1976;

4) ordinanza emessa il 15 giugno 1976 dal pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Musiu Alberto e Migliori Giuseppe,

iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976;

5) ordinanza emessa l'11 settembre 1976 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra la s.p.a. L'Abeille e Valerio Pietro,

iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 23 marzo 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il pretore di

Milano, il pretore di Firenze e il pretore di Modena hanno sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale aventi ad oggetto:

a) l'art. 1, comma primo, d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito

nella legge 4 agosto 1973, n. 495, nella parte in cui nega rilevanza,

ai fini della soggezione o meno delle locazioni alla proroga legale,

alle variazioni del reddito dei conduttori eventualmente intervenute

negli anni successivi al 1972;

b) l'art. 1 d.l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito nella legge 12

agosto 1974, n. 351 nelle parti in cui:

1. - nega rilevanza, ai fini della soggezione - o meno - delle

locazioni alla proroga legale, alle variazioni del reddito dei

conduttori eventualmente intervenuto negli anni successivi al 1972;

2. - non riconosce al locatore il diritto di provare che il

conduttore gode di un reddito superiore a quello emergente

dall'iscrizione a ruolo per l'imposta complementare per l'anno 1972;

c) l'art. 1 d.l. 25 giugno 1975. n. 255, convertito nella legge 31

luglio 1975, n. 363, nella parte in cui nega rilevanza, ai fini della

soggezione - o meno - delle locazioni alla proroga legale, alle

variazioni del reddito dei conduttori eventualmente intervenute negli

anni successivi al 1972;

che le questioni sono tra loro connesse e, pertanto, i relativi

giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento.

Considerato che, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di

rimessione, le disposizioni sopra indicate sono state - nella parte

denunziata - dichiarate da questa Corte costituzionale illegittime con

la sentenza n. 225 del 12 novembre 1976.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, primo comma, del d.l. 24 luglio 1973, n.

426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n.495; 1 del d.l. 19 giugno

1974, n. 236, convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351; 1 del d.l.

25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363,

già dichiarati costituzionalmente illegittimi nelle parti impugnate

con la sentenza n.225 del 12 novembre 1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VTTALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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