Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/1989

Altra decisione · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 25/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di

assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili

ultrasessantenni), convertito, con modificazioni, nella legge 21

marzo 1988, n. 93, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal Pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Pagani Angelo e il Ministero

dell'Interno ed altro, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1988

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa l'8 aprile 1988 dal Pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Pattini Arturo e il Ministero

dell'Interno ed altro, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1988

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Pagani Angelo, di Pattini Arturo

e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv.to Luciano Petronio per Pagani Angelo e Pattini

Arturo, l'avv.to Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello

Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza in data 27

febbraio 1988 (R.O. n. 215 del 1988), nel procedimento civile

promosso da Pagani Angelo nei confronti del Ministero dell'Interno e

dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla

pensione di inabilità civile ed alla pensione sociale sostitutiva

nonché all'indennità di accompagnamento, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del

decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, in riferimento agli artt. 3,

38, primo comma, 24 e 113 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata,

autorizzando l'I.N.P.S. a corrispondere le prestazioni già liquidate

in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti, anche se

riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di

età, ma a condizione che tale liquidazione sia anteriore alla data

di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25 del 1988, risulta

palesemente irrazionale perché, pur recependo il principio

dell'attribuibilità delle menzionate prestazioni, nel caso in cui il

riconoscimento del relativo diritto sia intervenuto dopo il

compimento di tale età da parte dell'interessato, ne subordina, poi,

l'operatività alla sussistenza del mero requisito temporale della

suddetta anteriorità, così illegittimamente discriminando fra

soggetti che versano in identica situazione e che possono vedersi

assicurato o non il diritto al trattamento in questione a seconda

della maggiore o minore solerzia dell'apparato burocratico preposto

ai necessari accertamenti amministrativi;

che, di conseguenza, la norma inciderebbe altresì

illegittimamente sul diritto dei soggetti sfavoriti

(dall'impossibilità di far valere il ricordato requisito temporale)

di vedersi assicurati mezzi di sussistenza adeguati alle proprie

necessità, col corollario della ulteriore violazione degli artt. 24

e 113 della Costituzione, in quanto l'astratta riconoscibilità, in

favore di costoro, del diritto alla pensione di inabilità non può

condurre ad un provvedimento giudiziale di condanna dell'I.N.P.S.

alla corresponsione della pensione sociale sostitutiva;

che con successiva ordinanza in data 8 aprile 1988 (R.O. n. 453

del 1988) lo stesso Pretore di Parma, nel procedimento civile

promosso da Pattini Arturo nei confronti del Ministero dell'Interno e

dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla

pensione di inabilità civile e di quella sociale sostitutiva, ha

sollevato nuovamente la sopra esposta questione di legittimità

costituzionale censurando l'art. 1, primo comma, del citato

decreto-legge n. 25 del 1988, nel testo risultante dalla legge di

conversione 21 marzo 1988, n. 93, che, sopprimendo il secondo ed il

terzo comma dell'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 25 del 1988,

avrebbe ulteriormente limitato le ipotesi di soddisfacimento concreto

del diritto alla pensione già riconosciuto;

Considerato che i due giudizi, attesa l'identità delle questioni,

possano essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che le domande in via amministrativa degli interessati, dirette

ad ottenere l'accertamento del proprio stato invalidante e la

concessione delle provvidenze di legge sono state proposte, in

entrambe le fattispecie di cui ai giudizi a quibus anteriormente alla

data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25 del 1988;

che il giudice remittente ha riconosciuto, con sentenze non

definitive, il diritto degli interessati alla pensione di invalidità

civile con decorrenza rispettiva dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio

1985;

che, ad avviso dello stesso giudice, la disciplina della materia

previgente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 1988

avrebbe consentito la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della

pensione sociale sostitutiva di quella di invalidità civile, in

presenza delle condizioni reddituali previste per la seconda e

dell'avvenuto compimento dell'età pensionabile stabilita per la

prima;

che nelle ordinanze di rimessione il giudice a quo non precisa

le ragioni per cui, pur essendo avvenuto il riconoscimento del

diritto suddetto con riferimento ad epoca di vigenza della testé

menzionata disciplina anteriore al decreto-legge n. 25 del 1988,

individui, poi, in tale ultima fonte normativa, la preclusione al

riconoscimento del conseguente diritto all'erogazione della pensione

sociale sostitutiva, alle ricordate condizioni, ed alla condanna

dell'I.N.P.S. al versamento delle correlative prestazioni;

che, invero, la liquidazione di queste ultime attiene alla fase

meramente esecutiva del rapporto accertato con le già pronunciate

sentenze non definitive e si radica, pertanto, essa stessa in un

momento anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del

1988, come il diritto che ha costituito oggetto del suddetto

accertamento;

che, conseguentemente, appare necessario che il giudice a quo

riesamini la rilevanza della questione alla luce di tali circostanze

e che a tal fine gli vengano restituiti gli atti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Parma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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