Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1985 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,

comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la

determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 novembre 1978 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Trani sul ricorso proposto da Porro

Riccardina, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno

1979;

2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1977 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Cabrini

Gianfranco, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 dell'anno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che le Commissioni tributarie di primo grado di Trani e

Milano con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976,

n. 751, nella parte in cui, pur dopo la sentenza della Corte n. 179 del

1976, esclude la possibilità di procedere ad una separata liquidazione

dell'imposta complementare per i redditi coniugali già definiti con la

procedura del c.d. condono (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito

con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).

Considerato che analoga questione è già stata dichiarata

infondata con sentenza n. 80 del 1980;

che, nonostante il richiamo a parametri costituzionali ulteriori

rispetto a quelli considerati in sentenza, le censure mosse alla norma

impugnata non si discostano da quelle già prese in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976,

n. 751, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli

artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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