Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo

comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 e successive modificazioni

(Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), promosso con

ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dalla Corte d'Appello di

Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Butera Gaetano,

iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Caltanissetta con l'ordinanza in

epigrafe ha sollevato; in riferimento agli artt. 3 e 41 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

terzo comma, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, nel testo

modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159, e dall'art.

2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e infine sostituito dall'art. 2

della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nella parte in cui prevede la

medesima sanzione per chi acquista e detiene in territorio nazionale

valuta estera e per chi esporta valuta e costituisce all'estero

disponibilità valutarie.

Considerato che la Corte ha ripetutamente affermato (cfr. da ultimo

le sentenze n. 72/80 e n. 103/82, nonché l'ordinanza n. 270/84) che

lo stabilire la qualità e la misura della pena rientra nella

discrezionalità legislativa, il cui esercizio può essere censurato

solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di

modo che la sanzione comminata risulti irrazionale ed arbitraria;

che il caso non ricorre nella specie, dal momento che, come osserva

l'Avvocatura dello Stato, ben si può affermare l'identità

sostanziale, sotto il profilo del danno sociale, delle ipotesi

delittuose messe a raffronto, perché in tutte viene in rilievo il

possesso di valuta estera sottratta al controllo dell'Ufficio Italiano

Cambi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del decreto legge 4 marzo

1976, n. 31, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile

1976, n. 159 e dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e infine

sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, sollevata

dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 41 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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