Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 18

e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza del 26 novembre 1956 del Pretore di Mazzarino emessa

nel procedimento penale a carico di Guccione Ruggero, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 gennaio 1957 ed iscritta al

n. 11 del Registro ordinanze 1957;

2) ordinanza del 27 marzo 1957 del Pretore di Vitulano emessa nel

procedimento penale a carico di Coletta Mario, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 29 maggio 1957 ed iscritta al

n. 53 del Registro ordinanze 1957;

3) ordinanza del 4 aprile 1957 del Pretore di Modica emessa nel

procedimento penale a carico di Trovato Matteo, pubblicata nella

Gazzetta ufficiale della Repubblica del 29 maggio 1957 ed iscritta al

n. 55 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle

ordinanze sopra elencate è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 18 e 27 della legge 29

aprile 1949, n. 264, perché in contrasto con gli artt. 1, 2, 4 e 36

della Costituzione;

che vi è stata costituzione dell'Avvocatura dello Stato per il

solo giudizio di cui all'ordinanza n. 11 e che non vi è stata

costituzione di altre parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 53 del 9 aprile 1957

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

delle norme contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile

1949, n. 264, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione;

che la menzione dell'art. 11 della predetta legge, contenuta in

tutte le ordinanze su indicate, non muta l'oggetto della decisione,

perché l'art. 11 è strettamente collegato all'art. 13, in quanto

l'uno impone l'obbligo di assumere i lavoratori che siano iscritti

nelle liste di collocamento e l'altro fissa le modalità di esecuzione

dell'obbligo stesso;

che nemmeno la menzione dell'art. 18 della stessa legge, Contenuta

nelle ordinanze dei Pretori di Mazzarino e di Modica, apporta

modificazione alcuna riferendosi esso alla prova dell'avviamento al

lavoro;

che gli artt. 1 e 36 della Costituzione, cui fanno riferimento le

ordinanze dei Pretori di Mazzarino e di Modica, dichiarano l'uno che

l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, l'altro il diritto del

lavoratore alla proporzionata retribuzione, e pertanto il loro

contenuto nemmeno incide sull'oggetto del giudizio;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale sollevata con le predette ordinanze e ordina la

restituzione degli atti ai Pretori di Mazzarino, Vitulano e Modica.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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