Corte costituzionale

Ordinanza n. 1094/1988

Altra decisione · depositata il 13/12/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.l. 791/1981

citata

  • art. 6legge 48/1988
  • art. 1d.P.R. 538/1980
  • art. 2legge 791/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale), così come modificato con l'articolo unico della

legge di conversione 26 febbraio 1982, n.54, promosso con ordinanza

emessa il 20 gennaio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile

vertente tra Antonelli Ermando e l'I.N.P.S., iscritta al n.138 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 20 gennaio

1988 (r.o. 138/1988) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981,

n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,

n. 54 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il

contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e

da esercenti attività commerciali per l'assicurazione invalidità,

vecchiaia e superstiti (gestione speciale) sia commisurato al

"reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF",

anziché al "reddito dell'impresa", come derivante cioè

dall'attività (di impresa) tutelata che ha dato titolo alle

assicurazioni sociali obbligatorie;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata

contrasta con gli artt. 23, 3 e 53 Cost.

Considerato che, successivamente alla pronuncia della predetta

ordinanza è intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536

(Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi

contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme

in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) convertito, con

modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale all'art.

6, comma 27, ha stabilito che "Per reddito di impresa di cui

all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio

1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed

all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il

reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha

titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi";

che, poiché spetta all'interprete stabilire se tale nuova

disposizione spieghi effetti su quelle impugnate, occorre rimettere

gli atti al giudice a quo affinché proceda ad un nuovo esame della

rilevanza della questione sollevata in relazione allo jus

superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1094 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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