Corte costituzionale

Ordinanza n. 109/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1972 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12,

primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e

per la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile

1970 dal pretore di Legnano nel procedimento penale a carico di Chessa

Salvatore, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1972 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma,

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 2,3,

secondo comma, 13,25, terzo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione.

Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate

manifestamente infondate - o non fondate - da questa Corte con le

sentenze n. 76 del 1970, n. 75 del 1966, n. 23 del 1964 e n. 27 del

1959, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27

dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),

sollevate, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli

artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, terzo comma, e 27, terzo comma,

della Costituzione, e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 76

del 1970, n. 75 del 1966, n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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