Corte costituzionale

Ordinanza n. 1077/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30

settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate

fiscali"), convertito con l. 27 novembre 1982, n. 873, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1985 dal Tribunale di Venezia

nel procedimento civile vertente tra Ditta Mantovani Otello e

Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 276 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1985 dal Tribunale di Venezia

nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Burro delle Alpi e

Ministero della Sanità ed altro iscritta al n. 277 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25 prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Padovani Remo ed altri quale

successore nella lite di Mantovani Otello nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che - nel corso di due procedimenti concernenti

analogamente l'istanza di restituzione di somme ritenute

indebitamente percette dalla Amministrazione delle finanze, a titolo

di diritti di visita sanitaria e di servizi amministrativi per

importazioni di merci da paesi della CEE - il Tribunale di Venezia

con le ordinanze indicate in epigrafe ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n.

688 ("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in l. 27

novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

che, secondo l'autorità rimettente, la sottoposizione del

rimborso delle imposte a limiti ed oneri previsti nella norma

impugnata porrebbe in situazione ingiustificatamente deteriore il

contribuente e confliggerebbe perciò con il principio di eguaglianza

e con il diritto di difesa in giudizio;

che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile;

che la richiesta dichiarazione di inammissibilità veniva

ribadita in una memoria depositata in prossimità della discussione

in camera di consiglio;

Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

che la questione sollevata con le predette ordinanze è stata

già dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 113 del

1985 e da ultimo con ordinanza n. 139 del 1988;

che nella predetta sentenza si è osservato che il diritto degli

importatori al rimborso di tributi indebitamente corrisposti trova la

propria disciplina nel diritto comunitario, comprendente anche le

statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di

giustizia;

che, conseguentemente, la proposta questione rientra nell'ambito

di operatività della normativa comunitaria, la quale prevale, ove

contrastante, sulla censurata disposizione della legge nazionale;

che nelle ordinanze di remissione non sono stati dedotti profili

sostanzialmente nuovi rispetto a quelli esaminati con la citata

sentenza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile, perché è stata impugnata una

normativa (quella nazionale) che non è applicabile nel giudizio a

quo;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n.

688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 ("Misure urgenti in

materia di entrate fiscali"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e

24 Cost. dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1077 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari