Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/1986

Altra decisione · depositata il 22/04/1986 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

citata

  • art. 4legge 685/1985
  • art. 1legge 685/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 282, terzo

comma, del codice di procedura penale promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 luglio 1980 dalla Corte d'appello di Roma

nel procedimento penale a carico di Miliucci Vincenzo ed altri,

iscritta al n. 878 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1984 dalla Corte di cassazione

nel procedimento penale a carico di Sergi Paolo, iscritta al n. 266 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 208-bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma,

con ordinanza del 17 luglio 1980, ha denunciato, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 282, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella

parte in cui non riconosce anche all'imputato il diritto di appellare

avverso l'ordinanza del giudice istruttore che impone obblighi

condizionanti la concessione della libertà provvisoria";

e che la Corte di cassazione, con ordinanza del 17 dicembre 1984,

ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, l'illegittimità dello stesso art. 282, terzo comma, del

codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la

legittimazione anche dell'imputato ad impugnare il provvedimento con

cui s'impongono o si modificano modalità di esecuzione della libertà

provvisoria";

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,

è entrata in vigore la legge 27 gennaio 1986, n. 8, di conversione

con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, il cui

art. 4, nel testo modificato dall'art. 1 di tale legge, ha

ulteriormente sostituito l'art. 282 del codice di procedura penale, con

la conseguenza che il suo ultimo comma risulta ora Così formulato:

"L'ordinanza la quale impone, modifica o revoca talune delle

prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a

quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata a

norma dell'art. 281";

e che, quindi, in base al nuovo assetto nortnativo, avverso i

provvedimenti con cui s'impongono "obblighi condizionanti la

concessione della libertà provvisoria" ovvero "s'impongono o si

modificano le modalità di esecuzione della libertà provvisoria"

possono proporre appello sia il pubblico ministero sia l'imputato;

che spetta ai giudici a quibus accertare se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Sezione Istruttoria della

Corte d'appello di Roma e alla Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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