Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 6 febbraio

1997 dalla Corte d'appello di Torino, iscritte ai nn. 250 e 555 del

registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 20 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, nel corso di un

procedimento di ricusazione, con ordinanza in data 6 febbraio 1997 ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

del giudice del dibattimento, che abbia pronunciato sentenza di

applicazione della pena nei confronti di un concorrente nel reato, a

giudicare altri concorrenti nel medesimo reato;

che con altra ordinanza in pari data di identico contenuto la

stessa Corte d'appello di Torino, nel corso di altro procedimento di

ricusazione, ha sollevato la medesima questione;

che il remittente riferisce di dover decidere in ordine a

dichiarazioni di ricusazione motivate sull'assunto di una situazione

di incompatibilità dei componenti il collegio che avevano concorso a

pronunciare sentenza di applicazione della pena su richiesta nei

confronti di altri concorrenti nel reato;

che il giudice a quo richiama la sentenza n. 371 del 1996 di

questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte

in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei

confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso

a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri

soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in

ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque

valutata;

che, ad avviso del remittente, l'applicazione della pena su

richiesta nei confronti di alcuni concorrenti "pare implicare -

almeno nella fattispecie di cui ci si occupa - anche una valutazione

incidentale del merito dell'accusa mossa al coimputato dello stesso

reato e non "patteggiante" ";

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 cod. proc. pen., nei termini prospettati, non appare al

remittente manifestamente infondata, essendo anche rilevante ai fini

della decisione sulle ricusazioni.

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la medesima

disposizione, censurata sotto identici profili, sicché i relativi

giudizi possono essere decisi congiuntamente;

che il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 34

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia

pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di un

concorrente nel reato, a giudicare altri concorrenti nel medesimo

reato;

che in entrambe le ordinanze è richiamata la sentenza n. 371 del

1996 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del citato art. 34, nella parte in cui non prevede che

non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il

giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente

sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di

quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia

già stata comunque valutata;

che, alla luce della sentenza n. 371 del 1996, è anche chiaro

che l'incompatibilità del giudice non può essere estesa a tutte le

ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti di diversi

soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma è circoscritta ai casi in

cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di un

imputato, vengano compiute, sia pure incidentalmente, valutazioni in

ordine alla responsabilità penale di una persona formalmente

estranea al processo;

che, pertanto, la dedotta questione, nei termini in cui viene

prospettata, è stata già risolta dalla citata sentenza n. 371 del

1996, nel cui dispositivo risultano con nettezza i limiti entro i

quali opera la causa di incompatibilità;

che non può spettare a questa Corte confermare o smentire quanto

affermato nelle ordinanze di remissione, che cioè nelle fattispecie

delle quali si occupa la Corte d'appello le pronunciate sentenze di

applicazione della pena su richiesta contengono una valutazione

incidentale del merito dell'accusa mossa al concorrente nel reato e

non patteggiante;

che, una volta chiarito l'ambito di operatività del principio

del giusto processo, e una volta riconosciuto che questo impedisce

che uno stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi

processi la responsabilità penale di una persona in relazione al

medesimo reato, accertare se in una precedente sentenza che si assuma

pregiudicante sia stata effettivamente compiuta, in ordine alla

responsabilità penale del concorrente rimasto estraneo al processo,

una valutazione suscettibile di determinare l'incompatibilità del

giudice al successivo giudizio, non è compito di questa Corte, ma

del giudice a cui spetta decidere se la concreta fattispecie sia

sussumibile sotto l'art. 34 del codice di procedura penale, quale

esso risulta a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità

costituzionale che lo ha investito;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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