Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis

e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti

in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8

del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di

trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini

stranieri), convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296, promossi

con due ordinanze emesse il 17 maggio e il 22 giugno 1994 dalla Corte

d'appello di Milano sulle istanze proposte da Ben Amor Lassad e da

Youssef Ahmed Ahmed Anwar, iscritte ai nn. 532 e 665 del registro

ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, nn. 39 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, nel pronunciarsi

sull'istanza di espulsione presentata - ai sensi dell'art. 7, commi

12-bis e 12-ter del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme

urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei

cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,

così come aggiunti dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14

giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento

penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri),

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 -

nell'interesse del detenuto Ben Amor Lassad, condannato, con sentenza

non ancora irrevocabile, alla pena di anni sei e mesi otto di

reclusione e lire 40 milioni di multa per il reato punito dall'art.

73, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dopo che la Corte

di cassazione aveva annullato il precedente provvedimento di rigetto

della medesima istanza di espulsione, emesso dalla stessa Corte

d'appello, sul presupposto che la misura della pena (inferiore a tre

anni), costituirebbe condizione anche per l'espulsione dello

straniero detenuto in stato di custodia cautelare, ha sollevato, con

ordinanza emessa il 17 maggio 1994, questione di legittimità

costituzionale del citato art. 7, commi 12-bis e 12-ter, in

riferimento agli artt. 3, 10, 27, 79 e 81 della Costituzione;

che ad avviso della Corte d'appello rimettente, l'impugnato art.

7, commi 12-bis e 12-ter, contrasterebbe: a) con l'art. 3 della

Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento

realizzata, non soltanto tra cittadini e stranieri, ma anche,

all'interno della categoria degli stranieri, tra quanti abbiano

riportato una condanna definitiva e quanti siano detenuti in stato di

custodia cautelare, perché, rispetto a questi ultimi, il limite

ostativo della pena inflitta (inferiore a tre anni) non opererebbe,

così come per i primi, con la sola preclusione dei reati indicati

dall'art. 275, terzo comma, c.p.p.; b) con l'art. 3 della

Costituzione, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, in

quanto i reati contemplati nell'art. 275, terzo comma, c.p.p.,

sarebbero puniti con pene edittali più basse di quelle previste

dall'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, che non

essendo ricompreso in questo elenco non sarebbe ostativo

all'espulsione dell'imputato straniero sottoposto a misura cautelare

detentiva; c) con l'art. 27 della Costituzione, in quanto

pregiudicherebbe la realizzazione della funzione rieducativa della

pena; d) con l'art. 10 della Costituzione, in quanto non prevederebbe

idonee garanzie di ordine internazionale a tutela degli stranieri

espulsi nei paesi di origine o di provenienza nei quali sia prevista

la pena di morte nei confronti di autori di reati in materia di

stupefacenti; e) con l'art. 79 della Costituzione, perché si

risolverebbe in un provvedimento generalizzato di clemenza, adottato

senza il rispetto delle procedure previste dalla Costituzione; f) con

l'art. 81 della Costituzione, perché, senza prevederne la copertura

finanziaria, addosserebbe allo Stato le maggiori spese derivanti dai

costi della procedura di espulsione e dalla mancata ripetizione delle

spese processuali;

che, con ordinanza di contenuto analogo emessa il 22 giugno

1994, la Corte d'appello di Milano, dovendosi pronunciare, nella

medesima situazione processuale sopraindicata - ossia dopo

l'annullamento da parte della Corte di cassazione, del precedente

provvedimento di rigetto -, sull'istanza di espulsione di Youssef

Ahmed Ahmed Anwar, condannato, con sentenza non ancora irrevocabile,

alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione e lire 120 milioni di

multa, per il reato previsto dall'art. 73, primo comma, del d.P.R. n.

309 del 1990, ha sollevato identica questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 7, commi 12-bis e 12-ter, in

riferimento agli artt. 3, 10, 27, 79 e 81 della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto in questo secondo

giudizio, osservando che la questione di legittimità costituzionale

in oggetto sarebbe identica a quella decisa dalla sentenza n. 62 del

1994, in parte nel senso dell'inammissibilità e in parte nel senso

della non fondatezza.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto le medesime

questioni, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 7, commi 12-bis e

12-ter del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n.

39 del 1990, nel testo introdotto dall'art. 8 del decreto-legge n.

187 del 1993, convertito nella legge n. 296 del 1993, è già stata

dichiarata non fondata da questa Corte, con le sentenze nn. 62 e 283

del 1994, e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 401 del 1994;

che, in particolare, nel giudicare dei presupposti normativi

richiesti per l'espulsione dello straniero sottoposto a custodia

cautelare questa Corte ha affermato che la scelta del legislatore di

escludere i reati indicati dall'art. 275, terzo comma, c.p.p., non

può ritenersi "arbitraria e non sorretta da criteri logici e

razionali", poiché, consentendosi l'espulsione soltanto nelle

"ipotesi di reato diverse da quelle per le quali la custodia

cautelare in carcere è la sola misura cautelare applicabile", queste

formano oggetto di un giudizio presuntivo di minore gravità, analogo

a quello espresso dalla stessa norma, con riferimento alla situazione

dello straniero condannato con sentenza irrevocabile, rispetto al

quale "l'adozione dell'ordinanza di espulsione è, invece,

subordinata alla circostanza che la pena da espiare, anche se residua

di una maggior pena, non sia superiore a tre anni" (v. sentenza n. 62

del 1994);

che questa Corte ha altresì affermato che la finalità

rieducativa della pena non può "venire in questione quando tale

trattamento (penitenziario) è interrotto ovvero, come nel caso

dell'espulsione esaminata, quando è sospeso" (v. sentenza n. 283 del

1994);

che le censure ulteriori addotte dalle ordinanze introduttive

del presente giudizio non sono idonee a modificare le conclusioni

raggiunte da questa Corte nelle citate pronunzie aventi ad oggetto le

norme impugnate (v. sentenze nn. 62 e 283 del 1994 e ordinanza n. 401

del 1994);

che, in particolare, dall'invocato art. 10 della Costituzione

non si desumono limiti per l'espulsione basati sulla considerazione

degli ordinamenti penali vigenti nei paesi di origine o di

provenienza dello straniero, laddove, in ogni caso, la norma

impugnata impone al giudice, cui sia stato chiesto da parte dello

stesso interessato di provvedere all'espulsione, di valutare la

sussistenza "di gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in

conseguenza di eventi bellici o epidemie";

che il richiamo all'art. 79 della Costituzione non giova nel

caso in esame, atteso che la misura disposta dalla norma impugnata

non si configura, al pari dell'amnistia, come una causa di estinzione

(del reato o della pena), bensì si configura come "un'ipotesi di

sospensione della custodia cautelare in carcere (così come

l'espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in

giudicato costituisce una causa di sospensione della esecuzione della

pena detentiva)" (v. sentenza n. 62 del 1994);

che non risulta, altresì, utilmente invocato il parametro

dell'art. 81 della Costituzione, dal momento che le disposizioni in

esame ben difficilmente possono connotarsi come comportanti maggiori

spese, in considerazione del fatto che la misura dell'espulsione ivi

prevista risulta "giustificata essenzialmente dall'interesse pubblico

di ridurre l'enorme affollamento carcerario" e che, pertanto, da tale

fine direttamente perseguito deriva anche prevedibilmente una

riduzione della spesa, da cui non si può prescindere nella

valutazione dei costi diretti o indiretti derivanti dal provvedimento

di espulsione in esame;

che, per quanto esposto, la questione di legittimità

costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e

12-ter, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia

di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito con

modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo

introdotto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure

in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei

cittadini stranieri), convertito con modificazioni nella legge 12

agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 27,

79 e 81 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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