Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1992 dal Vice-Pretore di

Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, nel procedimento civile

vertente tra Grasso Antonino e l'Ente ferrovie dello Stato, iscritta

al n. 481 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno

1992;

2) ordinanza emessa il 7 luglio 1992 dal Pretore di Locri nel

procedimento civile vertente tra Badolato Pasquale e l'Ente ferrovie

dello Stato, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Badolato Pasquale, nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di

Tagliacozzo, nel procedimento civile vertente tra Grasso Antonino e

l'Ente ferrovie dello Stato, con ordinanza del 10 maggio 1992 (R.O.

n. 481 del 1991), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre

1991, n. 412, il quale prevede come utili per i benefici previsti

dall'art. 20 della legge n. 958 del 1986, solo il servizio militare

in corso alla data di entrata in vigore della legge oppure prestato

successivamente;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 3 e 52 della Costituzione per la disparità di trattamento che

si verifica, solo per l'elemento temporale, tra cittadini che hanno

effettuato la stessa prestazione e per il pregiudizio che una

categoria subisce per l'adempimento di un obbligo costituzionalmente

imposto;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità o per la infondatezza della questione;

che la stessa questione è stata sollevata dal Pretore di Locri

con ordinanza del 7 luglio 1992 (R.O. n. 582 del 1992) nel giudizio

tra Badolato Pasquale ed Ente FF.SS con identici argomenti;

che anche in questo giudizio è intervenuta l'Avvocatura

Generale dello Stato, che ha rassegnato conclusioni identiche a

quelle del giudizio precedente, e si è costituita la parte privata

che ha concluso per l'accoglimento della questione;

Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa

questione possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che la stessa questione, con sentenza n. 455 del 1992, è stata

dichiarata non fondata;

che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possono

fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della

Costituzione, sollevata dal Vice-Pretore di Avezzano - Sezione

distaccata di Tagliacozzo, e dal Pretore di Locri rispettivamente con

ordinanze n. 481 e n. 582 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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