Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,

lettera c), e del comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove

disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e

di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale),

come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia

di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso

con ordinanza emessa l'8 marzo 1997 dal Consiglio comunale di Platì

nel procedimento amministrativo vertente tra il prefetto di Reggio

Calabria e Mittiga Francesco, sindaco di Platì, iscritta al n. 364

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Platì ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del

comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per

la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi

forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificata

dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e

nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui

dispongono la sospensione "di diritto" dalle cariche elettive

nonostante il ricorso presentato innanzi alla Corte di cassazione

avverso la sentenza d'appello;

che lo stesso Consiglio comunale ha sollevato altresì, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 (recte: 9) della legge 7 febbraio 1990,

n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale

della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), nella parte in

cui non estende agli amministratori pubblici eletti il principio

secondo cui è inammissibile la destituzione (o la sospensione) "di

diritto", così realizzando una disparità di trattamento non

giustificata fra amministratori e pubblici dipendenti;

che il Consiglio comunale afferma di aver ricevuto dal prefetto

di Reggio Calabria comunicazione della sentenza pronunciata dalla

Corte d'appello il 23 ottobre 1996, che condanna il sindaco per il

reato di cui all'art. 323 del codice penale, in tal modo facendo

venire in essere la condizione prevista dall'art. 15, comma 1,

lettera c), per la sospensione dalla carica elettiva;

che secondo il Consiglio comunale la nota prefettizia

richiederebbe un giudizio circa l'applicabilità alla fattispecie

della norma, anche alla luce dei principi costituzionali, e che da

tale controllo risulterebbe la sua illegittimità costituzionale, per

violazione dell'art. 27 della Costituzione;

che il Consiglio avrebbe quindi la legittimazione a sollevare la

questione, essendo investito, sia pure in via eccezionale, di

funzioni giudicanti.

Considerato che risulta evidente la carenza di legittimazione del

Consiglio comunale, il quale avrebbe dovuto limitarsi

all'accertamento della fattispecie e alla conseguente declaratoria

della sospensione dalla carica del Sindaco, e invece si è attribuito

un potere decisionale invocando per sé la qualità di organo

giudicante, che certamente non gli compete;

che la questione è dunque manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del

comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per

la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi

forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificata

dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e

nomine presso le regioni e gli enti locali), e dell'art. 9 della

legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze,

sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici

dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal Consiglio comunale di Platì, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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