Corte costituzionale

Ordinanza n. 1015/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e

quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo

per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), e

degli artt. 50 e 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), in

riferimento all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge 21

febbraio 1980, n. 28, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1987

dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso

proposto da Sarasso Carlo contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altri, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per l'annullamento degli

atti della Commissione giudicatrice del giudizio di idoneità a

professore associato - introdotto dal ricorso di un libero docente

confermato - il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,

con ordinanza emessa il 2 luglio 1987, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale:

a) dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio

1980, n. 28, e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in

relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui

dette norme sottopongono ad un indiscriminato giudizio di idoneità

categorie di professori tra loro profondamente diverse;

b) dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n.

382, che prevede la costituzione di più commissioni, qualora il

numero dei concorrenti al giudizio di idoneità superi le ottanta

unità, per violazione (oltre che dei già richiamati parametri)

anche dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 5, commi

secondo e quarto, della legge-delega 21 febbraio 1980, n. 28;

c) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705,

disposizione che, interpretando il citato art. 51, avrebbe precluso

ogni possibilità di tutela giurisdizionale nei confronti della

normativa oggetto dell'interpretazione, così violando anche l'art.

24 della Costituzione, oltre ai più volte richiamati principi di

eguaglianza e buon andamento della pubblica Amministrazione;

Considerato che le questioni proposte sono già state risolte da

questa Corte che con sentenza n. 620 del 1987 (nonché con successiva

ordinanza n. 608 del 1988) ne ha dichiarato la infondatezza;

che non si rinvengono nell'ordinanza di rimessione profili nuovi

od ulteriori rispetto a quelli già prospettati ed a suo tempo

esaminati;

che, in particolare, i richiami al terzo comma dell'art. 5 della

legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed all'art. 50 del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382, sono chiaramente volti a motivare la censura

concernente l'eterogeneità delle categorie di professori ammesse ai

giudizi di idoneità, scelta legislativa che viceversa è stata

ritenuta dalla Corte del tutto razionale e rispettosa dei principi di

cui all'art. 97 della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio

1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza

universitaria e relativa fascia di formazione, e per la

sperimentazione organizzativa e didattica"), e dell'art. 50 del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica"), in relazione agli artt. 3 e 97 della

Costituzione;

b) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705

("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento agli

artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

c) dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n.

382, in relazione all'art. 76 della Costituzione, con riferimento

all'art. 5, commi secondo e quarto, della legge 21 febbraio 1980, n.

28, ed agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Tribunale

amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1015 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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