Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1996 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le

basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare

il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

aministia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 29

marzo 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sui

ricorsi riuniti proposti da Rosalba Squintani ed altra contro

l'Intendenza di finanza di Milano, iscritta al n. 540 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Rosalba Squintani ed altra, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 marzo 1994 (r.o. n. 540

del 1995) - nel giudizio proposto da Giovanna e Rosalba Squintani

avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Milano in

ordine all'istanza di rimborso dell'imposta versata sulle plusvalenze

realizzate nel 1991, in occasione della cessione di un'area

assoggettata a procedura ablatoria - la Commissione tributaria di

primo grado di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e

97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);

che ad avviso del rimettente la disposizione denunciata -

nell'assoggettare retroattivamente ad imposizione fiscale le

plusvalenze conseguite in occasione di procedimenti ablatori solo ove

il trasferimento non abbia scontato l'imposta sugli incrementi di

valore degli immobili - si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53

della Costituzione in quanto:

a) opera "una inspiegabile ed ingiustificata disparità di

trattamento tra due situazioni che nel medesimo testo vengono

equiparate" ed attratte, in futuro, nello stesso regime impositivo;

b) comporta "un trattamento esonerativo in dipendenza di fatti

del tutto avulsi dai criteri di imponibilità diretta del reddito,

con l'effetto di porre in essere una tassazione ispirata a criteri

del tutto incomprensibili e casuali";

che, inoltre, secondo il giudice a quo la disposizione

denunciata apparirebbe ledere, oltre che i principi di uguaglianza e

di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, anche il principio di imparzialità dell'azione

amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto:

a) incidendo su "contratti già conclusi", determina, attraverso

un nuovo prelievo fiscale, una ingiustificata alterazione del

sinallagma in precedenza valutato e accettato dalle parti, devolvendo

per di più ad una delle parti (ai sensi dello stesso art. 11,

undicesimo comma) il provento dell'imposta prelevata a carico

dell'altra;

b) in ragione del riferimento "all'atto o provvedimento" che

costituisce la discriminante cronologica della retroattività, fa

dipendere l'imposizione dalla maggiore o minore solerzia dell'ente

espropriante nell'emanazione del decreto di esproprio;

che si sono costituite le parti private, le quali insistono per

l'accoglimento della questione, ribadendo l'asserito contrasto della

norma con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa,

vulnerato, in particolare, dalla destinazione del provento fiscale a

beneficio dello stesso ente espropriante;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, rilevando

l'erronea interpretazione dell'assunto di parte, secondo cui il

provento fiscale retroattivamente introdotto andrebbe a beneficio

dello stesso ente espropriante, dal momento che quest'ultimo si

limita ad eseguire, per obbligo di legge, la ritenuta fiscale in

qualità di sostituto, salva successiva redistribuzione del prelievo,

secondo criteri da fissarsi in prosieguo, a favore degli enti locali,

ma senza alcun nesso diretto tra l'espropriazione singola ed il

soggetto espropriante;

che il medesimo Presidente del Consiglio dei ministri, a

giustificazione della razionalità della imposizione retroattiva di

fattispecie non assoggettate ad INVIM, evidenzia il fatto che le

alienazioni libere, oltre ad essere assoggettate ad INVIM, ben

potevano, in passato, "dar luogo a plusvalenza tassabile in ipotesi

di operazione speculativa, dimostrata o presunta";

Considerato che l'ordinanza di rimessione solleva questioni che,

nei termini in cui vengono riproposte, hanno formato, nella gran

parte, già oggetto di esame da parte della Corte, da cui sono state

ritenute non fondate segnatamente sotto il profilo della asserita

disparità di trattamento, in quanto, nel quadro della

discrezionalità spettante al legislatore per l'individuazione degli

indici concretamente rivelatori di ricchezza, non è irragionevole

che la retroattività della disposizione censurata sia stata limitata

alle ipotesi di mancato assoggettamento all'altra imposta sul

plusvalore immobiliare in capo al dante causa e cioè all'INVIM

(sentenze nn. 14 e 410 del 1995);

che, contrariamente a quanto assume la parte privata, per

sorreggere la ragionevolezza della scelta legislativa non è

richiesta una perfetta equivalenza fra le due imposte né dal punto

di vista della disciplina giuridica, né da quello dell'incidenza

economica;

che, del pari, per quanto attiene alla pretesa ingiustificata

alterazione del sinallagma in precedenza valutato e accettato dalle

parti, la Corte, a suo tempo, nel rilevare gli elementi di

prevedibilità dell'imposta, ha già evidenziato che si tratta di

effetti connaturati alla successione delle leggi nel tempo (sentenza

n. 410 del 1995);

che, inoltre, non risponde a realtà l'asserita devoluzione del

provento fiscale a favore dell'ente espropriante, in quanto, anche

nel caso in cui questo fosse lo Stato, ciò non consentirebbe di

confondere due aspetti nettamente tra loro distinti: quello

dell'esercizio del potere ablatorio, in sede di espropriazione, e

quello dell'esercizio della potestà impositiva e della conseguente

scelta finanziaria nella ripartizione delle pubbliche entrate,

secondo politiche discrezionali non censurabili in questa sede;

che, infine, quanto al profilo relativo al momento preso a

riferimento per la tassazione retroattiva, e cioè quello dell'atto o

provvedimento, cui si collega l'erogazione dell'indennizzo, il

criterio seguito dal legislatore si giustifica per il fatto che tale

atto costituisce il presupposto giuridico per la realizzazione della

plusvalenza, oggetto di imposizione quale palese espressione di

capacità economica ed incisa secondo la regola che, a ben vedere,

disciplina anche l'imposizione a regime;

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o

argomentazioni nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o,

comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché le

questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre

1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili

delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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