Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/1973

Altra decisione · depositata il 27/06/1973 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 106r.d. 3269/1923
  • art. 108r.d. 3269/1923
  • art. 118r.d. 3269/1923
  • art. 3r.d. 2313/1936
  • art. 7r.d. 2313/1936

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 108

del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), e dell'art.

118, primo comma, n. 2, dello stesso r.d., modificato dall'art. 3 del

r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313, e dall'art. 7 del r.d.l. 15 novembre

1937, n. 1924, all. B (provvedimenti in materia di tasse ed imposte

indirette sugli affari), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio

1971 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Steinmann

Elena e Castagnone Maria, iscritta al n. 167 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del

16 giugno 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio civile indicato in epigrafe,

il pretore di Roma, in ordine alla domanda riconvenzionale della

convenuta, fondata sulla contestata esistenza di un contratto verbale

di locazione, antecedente a quello prodotto dall'attrice, e del quale

la convenuta non era in grado di provare l'avvenuta registrazione, ha

ritenuto preclusa la propria pronuncia dalle disposizioni della legge

del registro che vietano alle parti di far valere in giudizio gli atti

soggetti a registrazione e non registrati, e ai giudici civili di

pronunciare sentenze in base agli atti medesimi;

che il pretore di Roma ha ritenuto rilevante ai fini della

definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 106, 108 e 118, primo comma, n.

2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, per

contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ed ha

Conseguentemente sollevato d'ufficio detta questione.

Considerato che, in attuazione del principio direttivo enunciato

dall'art. 7, n. 7, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente

delega legislativa per la riforma tributaria ("eliminare ogni

impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per

la tutela dei proprii diritti e interessi legittimi"), con l'art. 63,

terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina

dell'imposta di registro), è stato stabilito che il divieto di

allegare o enunciare atti non registrati "non si applica per gli atti

soggetti a registrazione in termine fisso allegati alle citazioni, ai

ricorsi, o agli scritti defensionali, e comunque prodotti o esibiti

davanti a giudici ed arbitri, nonché ai provvedimenti giurisdizionali

ed ai lodi arbitrali", salvo l'obbligo, che per i giudizi civili è

posto a carico del cancelliere, di comunicare tali atti al competente

ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di deposito o di

pubblicazione del provvedimento emesso in base agli atti medesimi;

che si rende necessario che il giudice a quo riesamini il proprio

giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimità

costituzionale, tenendo conto della nuova normativa in vigore;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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