Corte costituzionale

Ordinanza n. 1/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/01/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del

decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, promossi con tre

ordinanze emesse il 16 marzo 2000 dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana, rispettivamente iscritte ai

nn. 409, 410 e 592 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29 e 43, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione siciliana, con tre ordinanze di analogo tenore, tutte in data

16 marzo 2000, emesse nel corso di giudizi pensionistici, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del

decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui

prevede che i ricorsi in materia pensionistica "possano essere

proposti anche senza patrocinio legale e, in subordine, nella parte

in cui non prevede che i ricorsi possano essere proposti senza

patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello

predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche

con riferimento alla natura della controversia";

che, ad avviso del rimettente, vi sarebbe una irragionevole

divaricazione fra la disciplina dell'assistenza tecnica nel giudizio

pensionistico innanzi alla Corte dei conti e quella dettata per il

giudizio civile, per il processo del lavoro, anche relativamente alle

cause di natura previdenziale, e per il processo tributario, giudizi

tutti per i quali è prevista, come principio generale, la necessità

dell'assistenza tecnica, derogabile soltanto nelle specifiche ipotesi

previste dalla legge;

che, in particolare, non sarebbe dato comprendere le ragioni

della scelta operata dal legislatore ove si consideri che il giudizio

pensionistico si configura ormai come un processo di parti, modellato

sul giudizio civile ordinario, nel quale si trattano, oltretutto,

questioni di elevatissima complessità tecnica, come risulterebbe

confermato dalla circostanza che per l'appello è prevista la

necessaria assistenza di un avvocato cassazionista;

che, quale ulteriore elemento di irragionevolezza della

denunciata disposizione, il rimettente, nel ricordare la diversa

disciplina dettata per l'assistenza tecnica nella fase di appello,

ancorché il merito del giudizio sia lo stesso, osserva, in

particolare, che la predetta disposizione "non solo potrebbe ledere

sostanzialmente il corretto uso del diritto di azione e di difesa ma

anche stimolare un processo inflattivo del ricorso in appello", nel

tentativo di recuperare quanto incautamente compromesso nella prima

fase del giudizio;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità ovvero, nel

merito, per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che, secondo quanto questa Corte ha già avuto

occasione di affermare, non può ritenersi imposto al legislatore,

quale scelta costituzionalmente obbligata, quella di stabilire come

indefettibile l'assistenza tecnica del difensore nel processo,

rientrando, invece, nella sua discrezionalità anche il potere di non

introdurre l'onere del patrocinio legale, in considerazione della

tenuità del valore della lite e della natura della controversia, o,

ancora, in ragione delle caratteristiche del singolo atto da

compiersi in giudizio, potendo essere sufficiente che, in

procedimenti più snelli, venga assicurata alla parte la possibilità

di interloquire personalmente oppure di farsi assistere da un

difensore, senza rendere obbligatoria tale assistenza (vedi, ex

plurimis, sentenze n. 189 del 2000, n. 160 del 1995 e n. 351 del

1989);

che, con specifico riferimento al giudizio pensionistico

innanzi alla Corte dei conti, il fatto che l'assistenza tecnica sia

prevista come obbligatoria solo per lo svolgimento della difesa orale

in udienza si giustifica con la semplificazione procedimentale che

caratterizza tale processo, in considerazione della particolarità

delle questioni trattate (vedi sentenza n. 173 del 1996);

che, comunque, il diritto costituzionale di difesa è

assicurato, in tale giudizio, anche dal fatto che la disposizione

denunciata non interdice all'interessato di avvalersi della difesa

tecnica (vedi sentenza n. 428 del 1995);

che, al tempo stesso, l'obbligo dell'assistenza tecnica nel

giudizio di appello, da parte di un avvocato cassazionista, trova

giustificazione nella natura del gravame nel processo pensionistico,

che può essere proposto solo per motivi di diritto;

che, in ragione di ciò, le censure prospettate dalle

ordinanze, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

devono reputarsi manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge

15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni,

nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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