Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico,
[7]In modificazione di quanto e' stabilito dal R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, convertito nella legge 26 luglio 1929, n. 1440, le monete di nichelio puro da centesimi 50, a contorno liscio, continuano ad aver corso legale fino al 31 dicembre 1931.1
[8]Le monete anzidette saranno prescritte al 30 giugno 1932.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 26 dicembre 1930 - Anno IX
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mosconi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 giugno 1932, n. 659
1La L. 6 giugno 1932, n. 659 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In modificazione di quanto e' stabilito dalla legge 26 dicembre 1930, n. 1709, il termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio, che hanno cessato dal corso legale alla data del 31 dicembre 1931, e' prorogato al 30 giugno 1933".
Testo in vigore dal 7 luglio 1932 al 16 dicembre 2009
