Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico,
[7]In modificazione di quanto e' stabilito dal R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, convertito nella legge 26 luglio 1929, n. 1440, le monete di nichelio puro da centesimi 50, a contorno liscio, continuano ad aver corso legale fino al 31 dicembre 1931.
[8]Le monete anzidette saranno prescritte al 30 giugno 1932.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 26 dicembre 1930 - Anno IX
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mosconi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 7 luglio 1932
